A partire da domenica 29 novembre, la Sicilia passa a zona gialla. La nuova ordinanza, a firma del ministro Speranza, arriverà nelle prossime ore. L’Isola è stata tra le prime regioni, insieme alla Puglia, a essere inserita in zona arancione con l’ordinanza del 6 novembre. Da allora, gli spostamenti tra comuni sono stati impediti se non per le ragioni contemplate nell’ultimo DPCM. Una regola che verrà sospesa a partire da questa domenica. Ma quali sono le altre? Il sito di Palazzo Chigi consente di farsi un’idea sulle regole di spostamento.
Sicilia zona gialla: cosa cambia
Innanzitutto, molte attività tirano un sospiro di sollievo e potranno rialzare le saracinesche. Riaprono al pubblico bar, ristoranti e pasticcerie, che potranno tornare a ricevere clienti, ma fino alle 18. Dopodiché potranno effettuare attività di asporto.
Non è necessario, inoltre, compilare l’autocertificazione per uscire, anche se rimane la raccomandazione di uscire di casa il meno possibile e solo quando strettamente necessario. Con la Sicilia zona gialla, però, rimangono ancora chiusi musei, cinema e teatri, nonché i centri commerciali nel weekend e nei festivi.
Permane, infine, il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. I mezzi pubblici avranno la capienza ridotta al 50% e le scuole dovranno mantenere la didattica a distanza dal primo anno delle superiori. Di seguito, si riportano i chiarimenti integrali per le regole della Sicilia in zona gialla estrapolati dal sito di Palazzo Chigi.
Sicilia zona gialla: le regole di Palazzo Chigi per gli spostamenti
- Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.
- Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
- Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni? Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro? È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
- Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? In orari compresi tra le h. 5.00 e le h. 22.00, nulla è variato rispetto alla situazione precedente al DPCM 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti. Essi sono invece vietati dalle ore 22.00 alle ore 5.00, non potendosi ritenere giustificati da ragioni di necessità o per motivi di salute. Resta comunque ferma la possibilità di colloqui a distanza, fortemente raccomandati.
- Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5? Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
- Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Sì, purché entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla.
- Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
- Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza? Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
- Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.
- Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”? In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
- Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì.
- È possibile raggiungere la seconda casa? Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
- È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
- Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì.
- Si può uscire per fare una passeggiata? Sì, dalle 5 alle 22.
- È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.
- L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito? Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
- Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
- Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
- Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
- Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria? Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22.00 alle 5.00 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Esclusivamente per le stesse comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito anche, 24 ore su 24, il transito con destinazione finale nell’area arancione o in quella rossa.