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In Sicilia 10 “zone rosse”: cosa si può fare e cosa no

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ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Sale a dieci il numero dei comuni siciliani divenuti "zone rosse": ecco cosa è ancora possibile fare qui e cosa è vietato.

Con la nuova ordinanza di ieri il numero delle “zone rosse” presenti in Sicilia è salito a 10. I comuni interessati dalle disposizioni urgenti dettate dal presidente della Regione Musumeci, a seguito del crescente numero di casi, sono Bronte, Maniace, Acate, Camastra, Cesarò, Comiso, Ciminna, San Teodoro, Misilmeri e Vittoria. Resteranno tali da domani fino al prossimo 3 dicembre. Ma quali restrizioni saranno previste per queste aree?

Si parta dal divieto di entrata e di uscita dal territorio segnato come “zona rossa”: gli unici spostamenti consentiti sono quelli con motivi comprovati quali situazioni di necessità, esigenze lavorativi, motivazioni di salute.

Non è previsto alcun divieto per gli operatori socio-sanitari e per coloro che sono coinvolti direttamente nella lotta al Covid-19. Sono, inoltre, permessi gli spostamenti per “l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, […] per le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante”.

Al divieto d’entrata o d’uscita, inoltre, si associa quello di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei suddetti territori comunali”: viene fatta eccezione per “comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese”.

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Nei Comuni diventati “zone rosse”, saranno sospese tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, […] ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, […] le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali)”. I centri commerciali, di conseguenza, resteranno aperti solamente per le attività considerate di prima necessità.

Cosa rimarrà aperto, allora, durante il regime di “zona rossa”? Secondo l’ordinanza, oltre alle attività per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, resteranno aperte “le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro”. L’ordinanza vieta,  nelle giornate festive, “l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie”.

Nessun limite, invece, per la consegna a domicilio: “rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento”. Con l’ordinanza il presidente Musumeci tiene a ricordare, infine, che “per quanto non espressamente disciplinato si applicano ai territori comunali classificati “zona rossa” le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”.