Università, didattica ed esami: cosa cambia con il nuovo Dpcm

Linee guida per scuole e università con il nuovo Dpcm: quest'ultime dovranno predisporre nuovi piani di organizzazione delle attività didattiche, curriculari e degli esami di profitto.

Con il nuovo Dpcm approvato nella giornata di ieri, nuove regole sono state introdotte in tutti i settori commerciali, scolastici e universitari. Con riferimento a quest’ultima categoria, le università dovranno stabilire nuove decisioni per quanto concerne le attività didattiche e gli esami di profitto degli studenti.

In particolare i singoli atenei, dopo aver sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, dovranno predisporre dei nuovi piani di organizzazione delle attività didattiche e curriculari (tirocini compresi) di presenza, in funzione del quadro epidemiologico di riferimento che sarà aggiornato ogni giorno.

Bisognerà tenere conto “dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca“.

Le nuove regole, così come quelle scolastiche, saranno attive tra qualche giorno, in modo da garantire un’opportuna riorganizzazione delle attività didattiche e curriculari. Per quanto concerne gli esami di profitto, anche in questo caso si dovrà provvedere ad una riorganizzazione, tenendo conto la possibilità di effettuarli per via telematica.

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Come precisato nel nuovo Dpcm, le università “devono assicurare laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione a esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni“.

Il nuovo Dpcm illustrato dal premier Giuseppe Conte, dispone inoltre che i corsi di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza.

Tali disposizioni saranno valide per tutte le università del territorio italiano, nonché per gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

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