Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i requisiti tecnici e il regolamento definitivo utili per usufruire del Superbonus 110% da parte del ministero dello Sviluppo Economico.
Cos’è il Superbonus 110%
Il Superbonus 110% è un incentivo che dà diritto ad una detrazione al 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di miglioramento energetico, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Casi in cui può essere applicato
Il bonus viene applicato nel caso in cui le migliorie siano state effettuate da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- stituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- soggetti Ires, beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Interventi soggetti ad agevolazione
Ecco, nel dettaglio, gli interventi di miglioramento per cui può essere richiesto il beneficio:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Interventi aggiuntivi
Tra gli interventi contemplati nel regolamento, rientrano nel Superbonus 110% anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In particolare, si tratta di interventi volti al miglioramento dell’impianto energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Requisiti necessari per fruire della detrazione
La detrazione del 110% riconosciuta dal Superbonus verrà ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali, di pari importo e limitatamente alla capienza dell’imposta annua calcolata sulla base della dichiarazione dei redditi.
Se, invece, si vuole usufruire in maniera diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto utilizzabile presso i fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per una cessione del credito corrispondente alla detrazione calcolata.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per avere accesso a questa possibilità, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per l’ottenimento del beneficio, il contribuente dovrà acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I tecnici saranno tenuti a verificare la congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento: significa che i costi dovranno essere pari o inferiori ai prezzi medi degli interventi eseguiti come dai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, o ai prezzi informativi dell’edilizia pubblicati da Dei. In mancanza dei prezzari, il tecnico dovrà stabilire dei nuovi prezzi in modo analitico, ricorrendo anche ai “massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore”. In sostituzione, è possibile ricorrere a una dichiarazione del fornitore o dell’installatore. L’asseverazione dovrà essere trasmessa in copia all’Enea entro 90 giorni.