Il Dl 19/2020 fa marcia indietro rispetto alle precedenti misure applicate sui trasgressori del decreto che limita gli spostamenti a causa dell’emergenza Coronavirus: eliminate le sanzioni penali, ora sono previste solo sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive (penali solo nei casi piรน gravi).
L’applicazione dell’art. 4 del Dl 6/2020, che prevedeva l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale (arresto fino a 3 mesi e ammenda fino a 206โฌ), aveva sollevato alcune critiche dovute al possibile contrasto con i principi generali dell’ordinamento e si รจ allora deciso di abrogarlo con l’art. 4 del Dl 19/2020. A ciรฒ si aggiunge il principio del favor rei per cui le sanzioni amministrative che sostituiscono sanzioni penali si applicano anche alle violazioni precedenti al decreto del 26 marzo e sono applicate nella misura minima ridotta alla metร .
Laย depenalizzazione comporta perรฒ un aumento delle sanzioni pecuniarie che vanno adesso da 400โฌ a un massimo di 3000โฌ (con ulteriore aumento da 533โฌ a 4000โฌ se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo). Prevista inoltre la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni per le attivitร trovate aperte in violazione al decreto; per l’accertamento della violazione possono essere disposti fino 5 giorni di sospensione dell’attivitร e, nel caso in cui non venga infine riscontrata alcuna violazione, i giorni di chiusura temporanea disposti saranno scontati dalla sanzione pecuniaria.
La reiterazione dell’illecito amministrativo puรฒ comportare il raddoppiamento della sanzione e l’interdittiva nella misura massima di 30 giorni. Tuttavia, la norma non specifica se si intenda reiterazione una qualsiasi seconda violazione delle misure del decreto o solo la ripetizione dello stesso illecito.
Dopo l’accertamento dei corpi di polizia statali, la violazione deve essere contestata entro 90 giorni (360 per residenti all’estero) e l’interessato puรฒ decidere se pagare la sanzione in misura ridotta, cioรจ il minimo edittale ridotto del 30% entro 5 giorni dalla contestazione (280โฌ) o il minimo edittale entro 60 giorni (400โฌ), oppure ricorrere al prefetto; sarร costui poi a decidere se confermare la sanzione o archiviarla. In alternativa, รจ possibile ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni. Le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono dopo 5 anni.