Da Infermieristica a Medicina: è possibile trasferirsi senza sostenere il test?

È possibile trasferirsi da Infermieristica a Medicina senza dover svolgere nessun test d'ingresso? Una domanda spesso frequente che alle volte fatica a trovare una risposta.

È stato questo il caso di una giovane studentessa di Pescara iscritta al primo anno del corso di laurea in infermieristica che chiedeva il trasferimento all’università al corso di laurea in medicina e chirurgia senza dover sostenere il test d’ingresso, ma trasferendo i crediti formativi già acquisiti.

Negata la suddetta possibilità dall’università è stato il Tar di Pescara a concedere l’opportunità del trasferimento alla studentessa con la seguente motivazione: “solo l’accesso al primo anno di corso è sottoposto al regime programmato, e non viceversa gli accessi per trasferimenti da altre università”. Inoltre: “Con specifico riguardo ai trasferimenti, nessuno specifico requisito di ammissione è previsto. […] Quando il legislatore fa riferimento all’ammissione a un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”.

Sulla base della valutazione dei crediti formativi, a molti studenti, possedenti almeno di 25 CFU in materie convalidabili in Medicina, e provenienti da altri corsi di laurea è stata concessa l’immatricolazione alla facoltà di Medicina in quanto la decisione del Tar di Pescara è stata ben presto applicata da tutti i tribunali italiani chiamati a risolvere tale problema.

Possono, infatti, immatricolarsi a Medicina tutti gli studenti iscritti almeno al terzo anno di uno dei seguenti corsi di laurea: Odontoiatria, Veterinaria, Chimica, Farmacia, Biologia, Infermieristica, Scienze infermieristiche, Scienze biologiche, Biotecnologie della salute, Biotecnologie mediche e farmaceutiche, molecolare e industriale, Chimica e tecnologia farmaceutica. Anche il Consiglio di Stato si è espresso al riguardo, confermando l’inutilità del test d’ingresso per l’immatricolazione ad anni successivi al primo affermando che: “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo”.

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