La Sicilia, anche se in ritardo, si adegua alle prassi amministrative riguardanti la registrazione delle unioni civili. Dopo Palermo e Messina, adesso anche Catania inizia a procedere in tale senso.
Sarà possibile prenotarsi negli uffici della Direzione Servizi Demografici del comune di Catania, in via Alessandro La Marmora n. 23, inoltrando, al protocollo della Direzione, al fax n. 095/7424384, all’indirizzo comune.catania@pec.it o alla casella di posta istituzionale: direttore.decentramento@comune.catania.it, il modulo di richiesta debitamente compilato, che può essere scaricato dal sito del comune.
All’istanza dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di entrambe le parti. Entro quindici giorni e dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla normativa, gli interessati verranno invitati a presentarsi presso gli Uffici dello Stato Civile per la sottoscrizione del processo verbale e indicare le preferenze per stabilire la data dell’evento che dovrà essere successivo al termine dei 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Il giorno stabilito, le parti, dovranno comparire di fronte all’Ufficiale di stato civile per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva di Unione Civile alla presenza di due testimoni. All’atto della costituzione dell’Unione Civile le parti hanno la facoltà di dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni).
In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni. La dichiarazione dovrà essere confermata all’atto della costituzione dell’Unione Civile Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile. L’art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare il cognome di una delle parti quale cognome comune dell’Unione Civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere resa al momento della costituzione dell’Unione Civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale. La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito equivale a rinuncia.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile rivolgersi alla consulenza consulenza gratuita degli avvocati delle Rete – Lenford LGBT.
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