La spesa economica universitaria non sempre permette di vivere serenamente il “viaggio” accademico. Purtroppo, non bastano nemmeno gli aiuti provenienti dalle borse di studio per il diritto allo studio, che vengono erogate molto dopo l’iscrizione all’università. In linea con altri stati, anche in Italia sarà possibile richiedere un prestito bancario destinato alle spese universitarie. Con decreto del 19 novembre 2010, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù oggi Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile – ha ampliato l’ambito di operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la stessa Presidenza nel 2007.
I requisiti per accedere al finanziamento sono i seguenti:
I soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente in una delle seguenti situazioni:
- essere iscritto ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
- essere iscritto ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
- essere iscritto ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
- essere iscritto ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- essere iscritto ad un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
- essere iscritto ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:
- una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- una scuola straniera autorizzata dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:
- Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
Modalità di erogazione dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo:
- I finanziamenti sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro) ed erogati in rate annuali, di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore ai 5.000 euro (cinquemila/00 euro).
- Le rate successive alla prima vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell’attestazione dell’iscrizione alle annualità successive dei corsi e dei Master e del superamento di almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti.
- Ove i corsi universitari o linguistici abbiano durata pluriennale, il finanziatore concede il finanziamento nel suo ammontare complessivo e provvede all’erogazione delle rate (nel rispetto degli importi minimo e massimo contemplati dal Decreto Interministeriale 19 novembre 2010) con cadenza annuale, per un numero di anni comunque non superiore alla durata legale del corso di laurea, del master e del corso linguistico (o comunque non superiore agli anni residui per l’ultimazione del corso, considerata la sua durata legale, ove la richiesta di ammissione al finanziamento coincida con l’iscrizione ad un anno successivo al primo).
- Il tasso applicato e le condizioni del finanziamento sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.
- La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre ed i quindici anni.
- Il piano di ammortamento del finanziamento non può comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all’erogazione dell’ultima rata del finanziamento.
- I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo stato.
Per avanzare la richiesta, basta compilare la domanda, allegare i documenti e consegnare il tutto alle filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.