RIPETIZIONI ESAMI – Arrivano le precisazioni da parte dell’Università di Catania

All’interno dell’ateneo catanese, continua la querelle legata alla mancata possibilità di ripetere gli esami con esito positivo, dopo la presa di posizione da parte del CUN.

A prendere parola stavolta, dopo i botta e risposta da parte dei senatori e consiglieri d’amministrazione, è direttamente l’Università di Catania, attraverso una nota ricevuta che pubblichiamo integralmente:

A proposito della modifica del Regolamento didattico di Ateneo, approvata dal Senato accademico nella seduta del 24 febbraio, che prevede la soppressione della possibilità di ripetere un esame superato con esito positivo, si precisa quanto segue:

  • Il regolamento individua, all’art. 37, tutte le strutture didattiche di Ateneo. Dall’1 novembre del 2014, come conseguenza di una ristrutturazione dei dipartimenti dell’area medica e di quella di agraria, che ne ha visto ridurre il numero, sono attivi nuovi dipartimenti, in sostituzione di quelli precedenti. C’era, dunque, la necessità di rivedere l’art. 37, perché è quella norma che ha rilievo all’esterno, per identificare le strutture didattiche nelle quali sono incardinati i corsi di studio. Questo fatto è particolarmente importante ai fini dell’espletamento di tutte le procedure che ogni anno ci portano all’attivazione dei corsi di studio che, nella banca dati ministeriale, devono essere “agganciati” ad un dipartimento. Nello scorso mese di Novembre, abbiamo quindi inviato al Ministero questa proposta di modifica del nostro Regolamento didattico.
  • Come previsto dalle norme vigenti, le modifiche dei regolamenti didattici sono sottoposte al CUN per un parere. In questa circostanza il CUN, esaminando il nostro regolamento, ha inteso esprimere un parere generale (che riguarda, dunque, non soltanto il nostro Ateneo, ma tutte le Università) su una norma, quella relativa alla possibilità di ripetere esami superati con esito positivo, sebbene non fosse stata oggetto di modifica. Il CUN ritiene che tale norma sia illegittima e il Ministero ha bloccato l’approvazione della modifica dell’art. 37, condizionandola alla modifica dell’art. 18, nel senso di non prevedere la possibilità di ripetizione di esami sostenuti con esito positivo.
  • Senza realizzare questa ulteriore modifica, pertanto, non avremmo avuto un Regolamento aggiornato con le attuali strutture didattiche, impedendo di fatto la possibilità di attivare i nostri corsi di studio. Si è trattato, non soltanto di un atto dovuto, ma anche di un atto di grande responsabilità.
  • Il regolamento didattico continua a prevedere la possibilità che lo studente possa richiedere di interrompere la prova prima della sua conclusione e dell’eventuale registrazione dell’esito.
  • Rispondendo ad una richiesta che proveniva da tutti i rappresentanti degli studenti, stiamo verificando la fattibilità di norme transitorie, che disciplinino il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

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