Con la Legge di Bilancio 2026 arriva una svolta significativa per l’organizzazione delle scuole secondarie italiane. La Manovra, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2025, introduce infatti lo stop alle supplenze brevi fino a 10 giorni per i docenti su posto comune, imponendo alle istituzioni scolastiche di far fronte alle assenze attraverso la cosiddetta sostituzione interna. Una misura che punta al contenimento della spesa pubblica, ma che solleva interrogativi sull’impatto reale per scuole, docenti e aspiranti supplenti. Di seguito i dettagli.
Stop alle supplenze brevi: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
La novità centrale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda il divieto, per i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di conferire supplenze esterne per assenze dei docenti fino a 10 giorni. In questi casi, la copertura delle ore di lezione dovrà avvenire esclusivamente utilizzando il personale già in servizio nell’organico dell’autonomia.
L’obiettivo dichiarato del legislatore è ridurre il ricorso alle supplenze brevi, spesso considerate frammentarie e costose, favorendo una gestione interna delle risorse umane. La possibilità di nominare supplenti esterni resta ammessa solo in presenza di motivate esigenze di natura didattica, che dovranno essere puntualmente documentate.
Chi è coinvolto e chi resta escluso dal divieto
Il nuovo obbligo non riguarda indistintamente tutti gli ordini di scuola. La norma si applica esclusivamente ai docenti su posto comune della scuola secondaria, lasciando invece margini di flessibilità in altri ambiti.
Per i posti di sostegno, la sostituzione con personale interno resta facoltativa e non obbligatoria. Lo stesso vale per la scuola primaria, dove continua a essere possibile il ricorso a supplenti esterni anche per assenze inferiori ai 10 giorni. Una scelta che evidenzia la volontà di tutelare la continuità educativa nei segmenti più delicati del sistema scolastico.
Dal punto di vista normativo, la Manovra interviene sull’articolo 1, comma 85, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Il testo aggiornato stabilisce che: “il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia”
Viene inoltre chiarito che il personale dell’organico dell’autonomia, qualora impiegato in un grado di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza. Un dettaglio rilevante per evitare penalizzazioni economiche ai docenti chiamati a coprire ore aggiuntive.
Impatto organizzativo per scuole e docenti
La riorganizzazione interna delle risorse comporterà un carico maggiore per i docenti in servizio, che saranno chiamati più frequentemente a coprire ore di lezione aggiuntive. Per le scuole secondarie, soprattutto quelle di grandi dimensioni, la gestione delle assenze potrebbe diventare più complessa, richiedendo una pianificazione ancora più attenta degli orari e delle disponibilità. Allo stesso tempo, il nuovo assetto potrebbe favorire una maggiore continuità didattica, riducendo l’alternanza di docenti supplenti nelle classi, ma non mancano le preoccupazioni legate al rischio di sovraccarico di lavoro.













