Trattenimento in servizio docenti: Con la Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, comma 165, viene introdotta una disposizione che consente alle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, di trattenere in servizio personale dipendente – sia dirigenziale che non dirigenziale – fino al compimento del 70° anno di età.
Si tratta di una misura straordinaria, limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, che mira a valorizzare l’esperienza del personale in uscita e a garantire la continuità operativa negli uffici e nelle scuole.
Quando può essere disposto il trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio dei docenti e del personale ATA può essere disposto solo in situazioni particolari, quando l’amministrazione ritiene che l’esperienza maturata dal lavoratore sia necessaria per il buon andamento del servizio.
In particolare, la misura può essere applicata:
- per attività di tutoraggio o affiancamento dei nuovi assunti, specialmente in contesti dove è utile trasferire competenze ed esperienza;
- per far fronte a esigenze funzionali o organizzative non gestibili con il personale in organico.
Il trattenimento, dunque, rappresenta uno strumento di gestione strategica delle risorse umane, utile soprattutto nel settore scolastico, dove il ricambio generazionale spesso non è immediato.
Trattenimento in servizio docenti: Nessuna domanda da parte dei lavoratori
Un aspetto fondamentale chiarito dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 21 gennaio 2025 è che il trattenimento in servizio non può essere richiesto dal lavoratore.
Non costituisce infatti un diritto soggettivo, ma una facoltà esclusiva dell’amministrazione. Ciò significa che docenti e personale ATA non possono avanzare istanza per restare in servizio oltre l’età pensionabile: la decisione è assunta solo dall’amministrazione di appartenenza, sulla base delle proprie necessità e delle risorse disponibili.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con nota del 21 febbraio 2025, ha ribadito questa posizione, sottolineando che ogni trattenimento deve essere motivato da esigenze funzionali e non può essere oggetto di iniziativa individuale.
Durata e modalità del trattenimento in servizio docenti
La norma non stabilisce una durata minima o massima del trattenimento in servizio. Tuttavia, il Ministero raccomanda che la permanenza sia congrua e continuativa, in modo da garantire stabilità nella gestione e non frammentare i periodi di servizio. In linea generale, è auspicabile una durata non inferiore a un anno, in particolare nei casi di tutoraggio o accompagnamento di nuovo personale docente.
Il trattenimento in servizio docenti, se applicato in modo mirato, può rappresentare un’importante opportunità per trasferire competenze, garantire continuità didattica e agevolare il ricambio generazionale nel mondo della scuola.













