Contratti recupero sgravi 2024: L’INPS ha pubblicato una nuova comunicazione che interessa migliaia di aziende in attesa del contratti recupero sgravi 2024. Con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, l’Istituto ha infatti autorizzato le imprese a procedere con le operazioni di conguaglio relative alle riduzioni contributive spettanti per i contratti di solidarietà difensivi stipulati nel 2024. Si tratta di un passaggio atteso da mesi, che ora consente ai datori di lavoro di recuperare lo sgravio contributivo maturato a seguito della riduzione dell’orario di lavoro concordata con i dipendenti.
Sgravio del 35%: importo, durata e requisiti per accedere al beneficio
Il beneficio previsto nel quadro dei contratti di solidarietà consiste in uno sgravio del 35% sulla contribuzione datoriale. Tale riduzione è riconosciuta alle aziende che nel 2024 abbiano applicato una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, per un periodo massimo agevolabile di 24 mesi. L’agevolazione è destinata solo ai datori di lavoro che, al 30 novembre 2024, avevano in corso un contratto di solidarietà accompagnato da CIGS, rientrando nel limite delle risorse stanziate annualmente, pari a 30 milioni di euro.
La circolare INPS conferma inoltre la cumulabilità dello sgravio del 35% con altre misure già attive sul territorio nazionale, come Decontribuzione Sud e Decontribuzione Sud PMI, ampliando le possibilità di riduzione del costo del lavoro per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate.
Contratti recupero sgravi 2024: modalità operative e nuove scadenze
Per effettuare il contratti recupero sgravi 2024, le aziende dovranno utilizzare il flusso UNIEMENS, inserendo il nuovo codice causale “L972” dedicato specificamente a questa tipologia di conguaglio contributivo. Le operazioni dovranno essere completate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, quindi entro i termini ordinari previsti per l’invio delle denunce contributive.
L’INPS ha anche chiarito che l’elenco delle aziende autorizzate a procedere con i conguagli è riportato nell’Allegato 1 della circolare. Tale elenco comprende esclusivamente le imprese che presentano periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2025, condizione necessaria per la maturazione del diritto allo sgravio.













