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Green pass, obbligatorio per chi rientra dalle vacanze: cosa c’è da sapere

Dal 1° settembre il green pass sarà obbligatorio su tutti i mezzi di trasporto pubblici. Ma cosa c'è da sapere in merito a tale decisione?

Dal 1° settembre entrerà in vigore l’obbligo di green pass su tutti i mezzi di trasporto pubblici: aerei, treni, navi e autobus. Gli unici ad essere esentati da tale obbligo saranno gli under 12. Tale obbligo è da tenere in considerazione soprattutto per chi farà rientro dalle vacanze estive o per chi partirà in data successiva all’entrata in vigore dell’obbligo.

Il green pass viene erogato automaticamente e gratuitamente dopo essersi sottoposti a vaccinazione o dopo aver effettuato un tampone o aver contratto il virus.

Cosa c’è da sapere sugli spostamenti in Italia dal 1° settembre

In Italia da mercoledì 1° settembre il green pass diventa obbligatorio per viaggiare in aereo, su navi e traghetti per collegamenti interregionali (esclusi quelli marittimi nello Stretto di Messina), su treni intercity e alta velocità, su autobus che fanno servizi di trasporto in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus a noleggio con conducente (esclusi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale). L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, rispettando le misure anti-contagio (distanziamento, mascherina).

Rientro dall’Estero in Italia

Non cambiano le regole per entrare in Italia. Il green pass del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
  • esser guariti da covid (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
  • aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo.

Un green pass che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente per l’ingresso in Italia dall’Estero. In questo caso bisogna sottoporsi comunque a test molecolare o antigenico rapido. L’obbligo vale anche se si rientra da un Paese europeo che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo.

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