Con il nuovo Dpcm del Governo, entrato in vigore lo scorso 16 gennaio, vengono introdotte alcune novità anche per il mondo della scuola e quello dell’università. Chiaramente, le misure previste nel nuovo decreto vengono adottate in misura diversa in relazione alla fascia di rischio delle regioni. Le regioni in zona rossa, infatti, sono soggette a misure più restrittive e, in alcuni casi, come in Sicilia, devono sommarsi anche alle ordinanze locali. Vediamo, quindi, cosa cambia per scuola e università con il nuovo DPCM.
Scuola
Didattica in presenza
Da oggi in diverse regioni d’Italia gli studenti tornano sui banchi, sebbene alcuni presidenti di Regione abbiamo emanato ordinanze atte a ritardare la riapertura in presenza delle scuole. Il provvedimento non vale per le zone rosse, dove i ragazzi delle superiori restano in DaD al 100%, eccezion fatta per studenti in situazioni di necessità.
La didattica in presenza potrà essere garantita in una percentuale tra il 50% e il 75%, mentre la didattica online resta come strumento integrativo alle attività in presenza. Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado, queste restano integralmente in presenza. Resta perentorio l’obbligo della mascherina, salvo che per bambini sotto i 6 anni e per studenti affetti da disabilità incompatibili con l’uso di dispositivi personali di protezione.
Gite scolastiche e riunioni
Restano sospese le gite scolastiche, così come le riunioni dei docenti. Quest’ultime dovranno svolgersi obbligatoriamente in smart working.
Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avverrà secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
Università
Lezioni in presenza
La novità di maggior rilievo relativamente all’università riguarda la possibilità di riprendere le lezioni in presenza.
“Le Università,- si legge nel testo del DPCM – sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari , da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria […]”.
Queste disposizione, laddove siano compatibili con le fasce di rischio, si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Corsi di formazione
I corsi di formazione in medicina generale e per le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e della Giustizia, possono proseguire in presenza, mentre i corsi di formazione pubblici e privati dovranno svolgersi esclusivamente in modalità a distanza.
Le attività dei corsi di specializzazione in Medicina e quelle dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono, tuttavia, applicare anche la modalità a distanza.
Scuola e università in zona rossa
Le regioni in zona rossa sono soggette, invece, a una stretta. Pertanto restano in didattica a distanza gli alunni delle superiori e quelli di seconda e terza media. Potranno continuare in presenza gli alunni del nido, dell’infanzia, della primaria e della prima media. Possono richiedere la modalità in presenza anche gli studenti di seconda e terza media e delle superiori, se affetti da disabilità.
Per quanto riguarda le università, come si legge nel DPCM, ” è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera”.