La circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, sulla base delle nuove normative europee, riconosce la validità dei test antigenici rapidi di terza generazione nella definizione dei casi di Covid-19.
Con la circolare “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”, si riconosce la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione (terza) nella definizione dei casi di Covid-19. È previsto, inoltre, l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali.
“Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni – si legge – devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento“.
Non tutti i tamponi rapidi, dunque, dovrebbero essere considerati validi al pari dei molecolari, ma soltanto quelli di terza generazione. Bisognerebbe attendere ancora qualche giorno prima di capire se solo questi ultimi andranno conteggiati per la stesura dei bollettini.
Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha, di fatto, specificato al Giornale di Sicilia che i test di prima e seconda generazione “vanno interpretati in base alla situazione epidemiologica della popolazione studiata”.
La circolare raccomanda, inoltre, il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di performance maggiori o uguali all’80% e una sensibilità pari almeno al 97% di specificità. Secondo quanto rivelato, tali test antigenici di terza generazione mostrerebbero risultati “sovrapponibili” ai test molecolari, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere una valida alternativa ai test molecolari.
Qualora le condizioni cliniche del paziente dovessero discordare dai risultati dei test antigenici di ultima generazione, permane la prassi del ricorso al test molecolare per confermare l’identificazione del Covid-19.
L’uso di test antigenici rapidi, si sottolinea inoltre nella circolare, “può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%”.
Al momento, la Sicilia può contare solo su uno stock di test antigenici di seconda generazione.
“Questi hanno sempre una certa utilità, pure nel monitoraggio di massa, ma – ha precisato Rezza – in quest’ultimo contesto non possono essere equiparati ai test molecolari“. Dunque, questi ultimi quindi dovranno essere abbinati a un test molecolare per la conferma dei risultati.
La circolare precisa anche che il test rapido nei sintomatici va effettuato entro 5 giorni dall’esordio dei sintomi, mentre negli asintomatici va effettuato tra il terzo e il settimo giorno dall’esposizione al virus. Se il test rapido risulta negativo, è necessaria la conferma dopo 2-4 giorno o con test molecolare o test rapido di ultima generazione. Alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test molecolare, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test molecolare positivo.
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