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Sicilia zona arancione, quali regole per spostarsi? I chiarimenti del governo

Nuovo DPCM. La Sicilia è classificata come zona arancione dal governo e sono in vigore regole diverse per gli spostamenti. Ecco tutti i chiarimenti del governo.

Arrivano ulteriori chiarimenti in merito a ciò che si può o non può fare dopo la pubblicazione del nuovo DPCM. Sul sito di Palazzo Chigi, sono state infatti pubblicate le risposte alle domande più frequenti in merito a spostamenti, attività produttive, eventi e attività commerciali. Vediamo cosa si può o non si può fare in Sicilia, classificata come zona arancione attraverso alcune delle domande più frequenti riguardanti gli spostamenti.

Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti? 

Stando alle regole contenute nel nuovo DPCM, nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autocertificazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

Scarica il modello per l’autocertificazione

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari.

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere? 

In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa.

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?

No, anche con il nuovo DPCM è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita? 

È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita (o, per esempio, dell’ufficio postale), o sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? 

Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?

Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.

È possibile raggiungere la seconda casa? 

L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? 

Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? 

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia? 

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario? Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata? Sì, dalle 5 alle 22.

È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta? 

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi? 

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani? 

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Autocertificazione viaggi in Italia e all’estero: i PDF

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