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Scuola e Università, cosa cambia con il nuovo Dpcm: le ultime direttive

Come cambiano disposizioni in seguito al nuovo Dpcm del governo nazionale e dell'ordinanza regionale: le ultime su scuola e atenei siciliani.

Nuove direttive per quanto concerne scuola e università in Italia e, soprattutto, in Sicilia, in seguito al Dpcm firmato quest’oggi dal premier Giuseppe Conte e l’ordinanza di sabato 24 del governatore Nello Musumeci.

Il Dpcm del governo nazionale ha stabilito l’apertura delle scuole materna, elementare e medie, così come l’ordinanza regionale; discorso diverso per quanto riguarda le scuole superiori, dai licei agli istituti tecnici, con il Dpcm che ha regolamentato la didattica a distanza (Dad) nella misura del 75%, mentre in Sicilia sarà al 100%. Ciò si traduce con l’abolizione della didattica in classe nell’isola e la relativa chiusura delle scuole superiori, almeno fino al 13 novembre.

Ricordiamo infatti, che l’ordinanza regionale prevale sul Dpcm solo ed esclusivamente nel caso in cui si adottino misure più restrittive del Decreto ministeriale, come in questo caso. Per quanto riguarda le università siciliane, la pubblicazione del Dpcm del governo nazionale ha stabilito delle linee guida. In particolare:

  • le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
  • a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
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