C’รจ una nuova zona rossa in Sicilia: si tratta di Randazzo, in provincia di Catania, dove sono state istituite nuove regole per contenere l’emergenze epidemiologica. La Regione Sicilia ha difatti pubblicato una nuova ordinanza, contenente nuove misure che saranno valide a partire da domani.
Come si legge nell’ordinanza, dalle 9.00 di lunedรฌ 19 ottobre 2020 e fino alle ore 24 di lunedรฌ 26 ottobre 2020, con riferimento allโintero territorio del Comune di Randazzo (Catania), sono adottate le seguenti ulteriori misure:
- ย divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, allโinterno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni diย necessitร e motivi di salute, ovvero per lโacquisto e/o il consumo di generi alimentari e lโacquisto di beni di prima necessitร per una sola volta al giorno;
- ย elezione a principale modalitร di lavoro dello smart working e promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti;
- isolamento domiciliare obbligatorio per soggetti accertati positivi al contagio da Covid-19, anche seย asintomatici;
- isolamento domiciliare fiduciario per soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5ยฐ e attivazione sorveglianza sanitaria da parte del medico curante;
- ย sospensione di tutti gli eventi sportivi, incluse le attivitร di allenamento;
- ย sospensione di tutte le manifestazioni culturali, ludiche, sportive e religiose (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole ballo, sale giochi, discoteche, ecc.);
- ย sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con un massimo di 15 partecipanti;
- ย sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia e delle attivitร delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della c.d. โdidattica a distanzaโ;
- contingentamento per lโaccesso agli esercizi commerciali, consentito a una sola persona per volta e sempre con lโutilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono consentiti lโasporto e la vendita al domicilio sempre allโinterno del territorio comunale;
- ย chiusura di musei, biblioteche e luoghi di cultura;
- ย sospensione dei concorsi pubblici (salvo quelli per personale sanitario);
- ย sospensione delle attivitร di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- ย divieto di banchetti e feste private di qualunque tipo;
- ย chiusura dei mercati.
“ร consentito – si legge inoltre nell’ordinanza –ย in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per lโingresso e lโuscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari eย di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, รจ consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attivitร ย necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonchรฉ per le attivitร imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purchรฉ condotti a titolo individuale”.