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Concorsi pubblici: quasi 4000 assunzioni nelle Forze Armate

Concorsi pubblici: le nuove disposizioni per lo svolgimento dei concorsi per le Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco previste dal Decreto Rilancio.

Concorsi pubblici: con il Decreto Rilancio sono state introdotte alcune novità per i concorsi Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco, sia per le procedure concorsuali in atto che per i prossimi bandi in uscita, che seguiranno delle nuove modalità di concorso dettate dall’emergenza Coronavirus. Ecco cosa cambierà.

Concorsi pubblici: nuove disposizioni per le Forze Armate

Introdotte, con l’articolo 259 del c.d. Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34) nuove misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di procedure concorsuali. Prevista la possibilità di semplificare l’iter concorsuale e svolgere le prove in maniera decentrata e telematica.

La nuova disposizione è stata resa necessaria per prevenire possibili contagi da COVID-19, rendendo le selezioni pubbliche più veloci ed evitando l’assembramento dei candidati. Le modalità indicate dal provvedimento legislativo restano in vigore per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica e delle misure restrittive e/o di contenimento anti contagio, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Le assunzioni

Il medesimo articolo del DL autorizza, inoltre, 939 assunzioni nella Polizia di Stato, 1.095 assunzioni nell’Arma dei Carabinieri, 552 assunzioni nella Guardia di Finanza, 463 nella Polizia Penitenziaria e più di 875 nei Vigili del Fuoco, da portare a termine entro il 31 dicembre 2021.

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Si tratta degli inserimenti già previsti, per il 2020, dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Le prove

Le prove si svolgeranno in maniera semplificata, decentrata e digitalizzata ma con lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale se richiesto dai bandi, altrimenti con modalità telematiche di videoconferenza. Le prove concorsuali già sostenute restano valide, ma le successive seguono le nuove disposizioni.