Le date previste per il pagamento delle tasse TARI e IMU a Catania, così come comunicate dall'amministrazione comunale nella giornata di oggi.
Pagamento TARI e IMU a Catania: l’amministrazione comunale ha stabilito le scadenze relative all’anno 2020 per le due tasse. Slittata e con scadenza prevista il 30 giugno la tassa relativa alla raccolta rifiuti, come stabilito da una precedente ordinanza del sindaco. Resta valido, invece, l’esonero stabilito dal DL Rilancio per TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico a partire dal 1 maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020.
Queste, invece, le informazioni relative all’Imu, con scadenza il 16 giugno. Dunque, data invariata e senza sanzioni né interessi rispetto a quanto programmato, tra una settimana esatta. Le aliquote non sono state ancora deliberate (termine entro il quale è possibile deliberarle è il 31/07) pertanto in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da pagare è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2019, per procedere a dicembre al versamento a conguaglio con le aliquote 2020.
Nel caso di variazioni del patrimonio immobiliare nel 2019 e/o nel corso del primo semestre del 2020, in acconto si utilizzano le aliquote del 2019.
Sono esenti dal pagamento della prima rata: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
Aliquota differenziata del 6,00 per mille
Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse
Aliquota agevolata del 9,60 per mille.
Per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile è ridotta del 25%.
Aliquota ordinaria del 10,60 per mille.
Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale.
Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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