UNICT – Docente dovrà risarcire 36mila euro: esercitava attività incompatibile

Un professore dell'Università di Catania è stato condannato a risarcire 36 mila euro all'Ateneo per aver esercitato una professione incompatibile con quella di docente.

I giudici della Corte dei conti, presidente Guido Carlino, hanno condannato il professore universitario Rosario Lanzafame docente a tempo pieno di “Macchine e Sistemi Energetici” del Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura di Catania a risarcire l’ateneo di 36 mila euro per avere esercitato dal 2012 al 2015 un’attività libero professionale incompatibile con lo status ricoperto con la facoltà.

La procura della Corte dei conti aveva citato in giudizio il professore Lanzafame dopo le indagini delegate dai finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Catania. La procura contabile, diretta da Gianluca Albo, aveva evidenziato che il professore “ha svolto attività libero professionale in violazione delle norme che disciplinano l’assunzione di incarichi da parte del personale docente universitario, avendo egli – in assenza di “autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza” – “percepito compensi (al netto di imposte e contributi previdenziali) per un ammontare complessivo di 125.665 euro per lo svolgimento delle seguenti attività: -consulente del Comune di Biancavilla; – consulente della Team Tic srl, della Medicalia srl, del Maas Scpa, della Keita srl e della Epm sri“. Di questi la procura chiedeva il pagamento di 72.438 euro.

Per la difesa l’attività di consulenza – anche retribuita – svolta dai professori universitari è stata sostanzialmente liberalizzata, rilevando al riguardo, con supporto documentale, che la predetta norma ha trovato diretta applicazione nell’Ateneo catanese, come dimostrato dall’orientamento manifestato dall’amministrazione che, in occasione dell’esame di una richiesta di autorizzazione presentata da altro docente, ha escluso “la necessità” della stessa.

Secondo i giudici “L’attività svolta dal convenuto – con l’eccezione di soli due casi – si legge nella sentenza – rientra nel divieto previsto dalle norme: “l’esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno salva la possibilità di ottenere l’autorizzazione nei casi previsti dalla Legge 382/1980 e dal regolamento universitario per gli incarichi“. La quantificazione del danno, come richiesto dalla difesa, va decurtata dall’Iva versata e dall’aliquota del 43% versata allo Stato a titolo di Irpef, rientrando il versamento di tali tributi. Da qui il danno risarcibile è quantificato in 36.000 euro.

Redazione

Articoli scritti dalla Redazione.

Pubblicato da
Redazione

Articoli recenti

Catania a portata di smartphone: nasce l’App ufficiale del Comune

Catania - Il Comune di Catania entra ufficialmente nell'era della smart city. Su impulso del…

3 Febbraio 2026

[VIDEO] Sant’Agata: lo spettacolo dei fuochi da” sira o tri”

La serata del 3 febbraio si è conclusa con uno spettacolo che resterà impresso negli…

3 Febbraio 2026

Maltempo sul 4 febbraio: pioggia e burrasca minacciano il giro esterno di Sant’Agata

CATANIA – Il cielo sopra l'Etna torna a farsi minaccioso. Una nuova perturbazione atlantica si…

3 Febbraio 2026

Catania, l’albo d’oro della Candelora: 1998–2026

La Candelora d’oro è la più alta onorificenza civica conferita dal Comune di Catania nell’ambito…

3 Febbraio 2026

Gomme invernali, estive e 4 stagioni: cosa sapere in Sicilia e sulle strade dell’Etna

Con l’arrivo dell’inverno, molti automobilisti si chiedono quali gomme montare e quali siano le regole…

3 Febbraio 2026

DELIA porta la sua Sicilia nei teatri d’Italia

Dopo aver conquistato il pubblico di X Factor 2025, DELIA — cantautrice, interprete e pianista…

3 Febbraio 2026