Dopo l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento per il contrasto dell'epidemia di Covid-19, alcuni dubbi sono sorti in tutta la cittadinanza. Ecco cosa prevede il DPCM dell'8 marzo, con le misure aggiuntive firmate dal Premier Conte ieri sera.
L’8 marzo il Premier Giuseppe Conte ha firmato un Decreto ministeriale con le misure, limitate alle sola Lombardia e ad altre 14 province del Nord, di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio ha annunciato l’estensione delle limitazioni a tutto il Paese. Ecco, nel dettaglio, cosa si può fare e cosa non si deve fare.
“Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Come suggerisce questa parte del DPCM, è possibile lasciare le proprie città per motivi di salute oppure di lavoro, grazie ad un’autocertificazione. I pendolari potranno raggiungere i propri luoghi di lavoro. I pazienti che devono ricevere una visita, una terapia oppure devono acquistare farmaci possono muoversi senza nessuna limitazione. È possibile raggiungere le farmacie o i supermercati del proprio paese.
Non può uscire dalla propria abitazione chi è sottoposto alla quarantena domiciliare. I soggetti con infezioni respiratorie oppure febbre, maggiore di 37,5° C, devono evitare di uscire dalla propria abitazione e limitare al massimo i propri contatti sociali.
Nessuna limitazione. Le merci continueranno a spostarsi per il Paese, così come i corrieri continueranno a lavorare. I lavoratori, per non bloccare le fabbriche o gli impianti, potranno spostarsi seppure per lo stretto necessario. Dove possibile è necessario smart working da casa. In questo modo, tutti gli esercizi commerciali verranno sempre forniti e non ci sarà nessuna mancanza in nessun negozio, farmacia o supermercato.
“Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.” (Articolo 1, comma 1, lettera n)
I bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18, mentre i centri commerciali saranno chiusi il fine settimana. Bisogna sempre garantire la distanza di sicurezza, tra i clienti, di almeno un metro. In caso di violazione delle disposizioni la sanzione prevista è la sospensione dell’attività di esercizio. Pub, discoteche, centri di aggregazione, sale giochi, sale scommesse, cinema, teatri, musei, palestre, piscine, centri benessere, centri termali e impianti sciistici resteranno chiusi.
Posti di blocco saranno presenti nelle strade principali e nei caselli delle autostrade. Pattuglie controlleranno gli spostamenti in porti, aeroporti e stazioni. Tutti gli spostamenti dovranno essere giustificati con l’ausilio delle autocertificazioni.
Chi non rispetta le disposizioni del Decreto rischia una multa di 206 euro oppure tre mesi di arresto. Pene più gravi, ad esempio, sono previste per chi scappa dalla quarantena, che prevede il reato di delitto colposo contro la salute pubblica.
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