
La puzza di frittura è arrivata in Cassazione. Avete coinquilini con cui vivete in condominio che friggono in continuazione? Da adesso sarà reato.
Nella fattispecie, il vertice della giurisdizione ordinaria ha punito due condomini citati in giudizio perché “olfattivmente molesti” confermando la condanna di secondo grado. La Cassazione con la sentenza 14467/017, ha inquadrato “la puzza di fritto” nel reato di “getto pericoloso di cose a seguito di una bizzarra vicenda condominiale dove fumi, odori e rumori persistentemente molesti sono stati oggetto di dispute giudiziarie tra due vicini”.
Tutto nasce in una palazzina di Torino dove i proprietari di un appartamento denunciano i vicini per l’insopportabile puzza che invade spesso la loro casa. Gli accusati vedono quella denuncia come l’ennesimo segnale di ostilità nei loro confronti. Si va a giudizio, poi in Appello ed infine in Cassazione dove la corte spiazza tutti aggiornando quanto disposto dall’articolo 674 del Codice penale che recita: “Chiunque getta o versa (1), in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (2) , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Coinquilini avvisati!
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