Nessuna tregua, riparte la battaglia a suon di Tribunali fra il Miur e il Fondo Proserpina srl e Università Dunarea de Jos. Il ministero dell’Università sta valutando «ogni possibile ulteriore azione al fine di ricondurre nel più breve tempo possibile questa spiacevole situazione nell’alveo della legalità e di fornire puntuali indicazioni alle Università per confermare la non riconoscibilità del titolo di studio». È quanto scrive il Miur, che riaccende nuovamente la miccia, dopo l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta depositata il 19 luglio.
Sebbene il ricorso sia stato rigettato il Miur dice di prendere «favorevolmente atto dell’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta da poco depositata», che, ha ritenuto «fondate le doglianze dello stesso ministero per ciò che concerne il profilo del fumus boni iuris», affermando che l’iniziativa della costituzione di una facoltà di medicina a Enna da parte dell’Università Dunarea de Jos di Calati e della Proserpina è in «contrasto con l’ordinamento nazionale e comunitario».
Con riferimento al caso dell’Università rumena Dunarea de Jos Galati il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prende favorevolmente atto dell’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta depositata il 19 luglio, che ha ritenuto “fondate le doglianze del MIUR per ciò che concerne il profilo del fumus boni iuris” affermando che l’iniziativa relativa alla costituzione di una facoltà di medicina a Enna da parte dell’Università Dunarea de Jos di Galati e della Fondazione Proserpina è in contrasto con l’ordinamento nazionale e comunitario. Risulta pertanto confermato, come già fatto presente dal Ministero all’Università Dunarea de Jos e alla Fondazione Proserpina fin dallo scorso mese di settembre e come già pubblicato sul proprio sito internet che “eventuali titoli rilasciati all’esito di tali corsi non avrebbero alcun valore né a fini accademici né ai fini professionali e non potrebbero essere riconosciuti né da altro Ateneo né da altra Autorità pubblica”.
Il Tribunale di Caltanissetta ha fatto presente che l’azione attivata ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile non consente al giudice di ordinare la cessazione delle attività didattiche, in quanto non è provata l’irreparabilità del danno causato dall’attivazione dei corsi. Tuttavia già il giudice di primo grado aveva affermato la possibilità di un provvedimento successivo del Ministero per disconoscere l’efficacia dei titoli di studio. Anche al fine di tutelare la posizione degli stessi studenti frequentanti tali corsi, il Ministero sta quindi valutando ogni possibile ulteriore azione al fine di ricondurre nel più breve tempo possibile questa spiacevole situazione nell’alveo della legalità e di fornire puntuali indicazioni alle Università per confermare la non riconoscibilità del titolo di studio.
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