
Lโarticolo 21, dunque,ย prevede la registrazione automatica alla Cassa forense per chi si iscrive allโalbo degli avvocati, precisando (comma 10) che ยซnon รจ ammessa alcuna altra forma di previdenza alternativaยป.
Precedentemente vi era la libertร di scegliere come forma di previdenza la Cassa o l’Inps. Attualmente, invece, attraverso la presente delibera vi รจ l’obbligo di iscriversi solo presso la Cassa forense, e l’eventuale cancellazione dall’Albo per chi non adempia l’obbligo di iscrizione. Lโobiettivo della norma รจ regolarizzare la posizione dei circa 50 mila avvocati che ancora non sono iscritti alla previdenza di categoria e di 37 mila che, pur iscritti, non raggiungono il reddito minimo.
Tuttavia, non mancano le polemiche circa la compatibilitร del regolamento (e della legge professionale) con le norme costituzionali e comunitarie, in particolare con l’art. 33, comma 5 della Costituzione, che subordina l’esercizio della professione, anche forense, al solo superamento di un esame di Stato, senza alcun altro vincolo o requisito.
Si ritiene, in particolare, che il regolamento non tengaย adeguatamente conto della capacitร contributiva dei singoli, obbligandoli al versamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti anche in caso di reddito zero).
Dunque sembra trovarsi davanti all’ennesima riforma che penalizza la professione forense e restringe il cerchio degli avvocati sempre piรน.













