ร stata emanata una nota del Miur per l’acquisizione dei 24 CFU.
Secondo quanto rivelato dal Miur, sembra che non ci sia alcuna incompatibilitร tra dottorato di ricerca eย acquisizione dei 24 CFU validi per lโinsegnamento a scuola tramite concorso. Giร con una nota del Ministero emessa ad ottobre si era cercato di fare chiarezza, ma la posizione dei dottori e dottorandi di ricerca rimaneva comunque incerta. Tuttavia, con una nota piรน recente, il Miur ha finalmente chiarito ogni dubbio, affermando che: “Gli iscritti ad un Dottorato, da considerarsi Dottorandi fino alla data della discussione della tesi di ricerca, possono comunque acquisire in tutto o in parte, i 24 CFU validi per la partecipazione al concorso per lโinsegnamento, durante il loro intero percorso formativo o con esami singoli, o iscrivendosi ai percorsi attivati ad hoc dalle Universitร . In ogni caso non si configura alcuna incompatibilitร โ.
Questo significa, specifa lโADIย (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani), che i dottorandi potranno iscriversi ai percorsi per iย 24 CFU fino al giorno prima della discussione della tesi di dottorato risultando a tutti gli effetti come โstudenti in corsoโ e beneficiando quindi della gratuitร o delle tariffe agevolate previste da alcuni degli atenei.ย Lโassociazione ADI, in seguito a questi chiarimenti ritiene cheย il pieno riconoscimento del profilo formativo di un dottore di ricerca potrebbe cosรฌ tradursi nell’esonero dalla prova scritta relativa alla materia della classe di concorso, nell’esenzione dal conseguimento di CFU specifici durante il primo anno di FIT e, in generale, nella previsione di percorsi FIT โsemplificatiโ per i dottori di ricerca.
Infine, il Ministero ha pubblicato, una tabella riassuntiva, in cui sono indicate chiaramente le modalitร attraverso le quali acquisire i 24 CFU:ย
- Il corretto conseguimento deiย 24 creditiย e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalย DM 616/2017ย (con indicati insegnamenti, altre attivitร formative, SSD, voti e CFU/CFA)ย deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione รจ necessaria a i fini della partecipazione al Concorso docenti.
- ย Iย CFU/CFAย giร conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli),ย possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione di cui alla nota 1.
- ย Si devono possedere almenoย 6 CFU/CFAย in almenoย tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
- Per accedere al Concorso docenti รจ necessario il possesso sia deiย 24 crediti formativi sia dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dai DM 259/2017, DPR 19/2016, DM 22/2005, DM 39/1998.
- I CFU/CFA utilizzati per lโaccesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento deiย 24 crediti formativi (salvo quanto previsto dalle note 1 e 2) e viceversa
Il decreto sottolinea che chi ancora non si รจ laureato, potrร integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi รจ giร laureato e deve integrare gli esami potrร farlo pagando alย massimo 500 euro,ย che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire. Iย crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dellโAlta formazione artistica, musicale e coreutica e si potranno acquisire perย modalitร telematica un massimo di 12 crediti. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione.
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