Anche nel 2023 verrà erogato l’Assegno Unico Figli 2023, il sussidio economico per chi ha figli dal 7° mese di gravidanza fino all’età di 21 anni. L’assegno unico e universale figli ha un valore che varia da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e dall’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.
Cos’è l’Assegno Unico Figli
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età. L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico. Viene definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
È stato introdotto dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 da gennaio 2022 ma le prime somme sono state erogate da marzo dello stesso anno. Nel 2023, per chi ha già fatto domanda nel 2022, non è necessario fare una nuova domanda ma l’erogazione continua normalmente. Si precisa, tuttavia, che con la Legge di Bilancio 2023 dal 1° gennaio 2023 ci sono alcune novità in termini di aumenti del contributo per alcune categorie di famiglie. Ma andiamo per gradi e vediamo a chi spetta l’assegno unico figli 2023, l’importo e ogni altra cosa utile da sapere.
A chi spetta
L’assegno unico figli spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito. In particolare spetta alle famiglie:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea, ovvero frequenti o sia iscritto a:
– licei, istituti tecnici, istituti professionali di durata quinquennale per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
– percorsi di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
– percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF ;
– Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;– corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento;
2) svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.
Importi
L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Vediamo tutti i dettagli.
Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese. Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.
Esempi di importo dell’Assegno Unico Figli
In base alle tabelle del testo del Ddl sull’Assegno Unico Figli, gli importi cambiano. Ad esempio, una famiglia con un ISEE fino a 15.000 euro riceverà:
- 175 euro al mese con un figlio;
- 350 euro al mese con 2 figli;
- 610 euro al mese con 3 figli;
- 970 euro al mese con 4 figli;
- 1.090 euro al mese ma solo se entrambi i genitori lavorano. Viene garantita dunque la cifra di 30 euro per 4 figli, ovvero 120 euro in più. A questa cifra vanno aggiunti i 20 euro al mese a figlio in caso di mamma under 21.
Invece, per esempio, gli importi cambiano per una famiglia con ISEE superiore a 40.000 euro che riceverà:
- 50 euro al mese con un figlio;
- 100 euro al mese con 2 figli;
- 165 euro al mese con 3 figli;
- 330 euro al mese con 4 figli.
Anche in questo caso occorre sommare i 20 euro a figlio se la mamma ha meno di 21 anni mentre non c’è la maggiorazione per i genitori lavoratori.
Quando presentare domanda e scadenza
La domanda per l’assegno unico figli può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Non è indispensabile presentare subito la domanda a gennaio, è possibile farlo anche nei mesi successivi.
La domanda di assegno unico e universale per i figli deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
Per i nuovi nati l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda deve essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito il codice fiscale al minore. Con la prima mensilità di assegno verranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
Bonus 380 euro in arrivo: i beneficiari