Quando l’attività eruttiva dell’Etna e l’emissione di cenere in atmosfera costringono l’Unità di crisi dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa a sospendere o limitare le operazioni di volo, per migliaia di viaggiatori scattano ritardi, cancellazioni e dirottamenti verso altri scali della Sicilia.
In presenza di queste anomalie operative, le autorità aeroportuali e le principali associazioni dei consumatori ricordano ai passeggeri quali sono le regole da seguire e i diritti tutelati dal Regolamento Europeo CE 261/2004.
Non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato lo stato del volo
Il primo passo per evitare lunghe e inutili attese nei terminal è non mettersi in viaggio verso lo scalo prima di aver effettuato una verifica. Si raccomanda di consultare il sito ufficiale dell’Aeroporto di Catania o la sezione stato volo presente sulle app e sui canali digitali della compagnia aerea di riferimento.
Voli dirottati (Comiso, Palermo, Trapani): l’obbligo del trasporto sostitutivo
Se a causa della cenere vulcanica il volo viene dirottato su un altro aeroporto della rete regionale (come Comiso, Palermo-Punta Raisi o Trapani-Birgi), la compagnia aerea è tenuta a garantire – o a rimborsare integralmente – il trasporto sostitutivo (solitamente tramite autobus navetta o transfer) verso Catania o verso la destinazione originariamente prevista dal biglietto.
Diritti del passeggero (Regolamento CE 261/2004): cosa spetta e cosa no
In caso di volo cancellato o fortemente ritardato a causa dei fenomeni eruttivi dell’Etna, il passeggero ha sempre diritto a:
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Riprotezione o Rimborso: Scegliere tra l’imbarco su un volo alternativo (riprotezione) verso la destinazione finale alla prima occasione utile o il rimborso integrale del costo del biglietto non usufruito.
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Assistenza in loco: La compagnia deve fornire gratuitamente pasti, bevande, due comunicazioni (chiamate o e-mail) e, qualora si renda necessario uno o più pernottamenti in attesa del nuovo volo, la sistemazione in albergo con il relativo trasferimento da e per l’aeroporto.
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Niente compensazione pecuniaria: Poiché la presenza di cenere vulcanica costituisce un evento eccezionale e imprevedibile (forza maggiore) non imputabile ai vettori, non è prevista la compensazione pecuniaria aggiuntiva (il risarcimento forfettario da 250 a 600 euro). I doveri di assistenza e rimborso rimangono tuttavia intatti.
In caso di spese sostenute di tasca propria per pasti, taxi o hotel a causa della mancata assistenza diretta sul posto, le associazioni ricordano di conservare con cura tutte le ricevute e le fatture nominative per chiederne il successivo rimborso alla compagnia.












