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Congedo parentale esteso fino a 14 anni: tutte le novità e come ottenerlo

Congedo parentale: la legge di bilancio estende fino ai 14 anni il periodo di astensione retribuita e raddoppia i giorni di permesso per malattia dei figli

Congedo parentale: la legge di bilancio 2026, ha aggiornato i termini del congedo parentale, estendendo la possibilità per i genitori di assentarsi dal lavoro, su base volontaria e retribuita, fino ai 14 anni di età dei figli. Fino a oggi, questa misura riguardava solo i bambini fino ai 12 anni; con il nuovo intervento si riconosce l’importanza della presenza genitoriale anche durante la preadolescenza, una fase delicata per lo sviluppo e il benessere dei figli. L’estensione del congedo rappresenta un passo avanti verso un migliore equilibrio tra lavoro e famiglia. Nella stessa direzione si colloca anche l’incremento dei giorni di permesso per malattia dei figli, che passano da 5 a 10 all’anno e possono essere utilizzati fino ai 14 anni, rispetto agli 8 precedenti.

Congedo parentale: le nuove regole per il 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le regole sul congedo parentale, la misura che consente ai genitori lavoratori di usufruire di un periodo retribuito di astensione facoltativa dal lavoro per un massimo complessivo di 10 mesi, da utilizzare secondo le necessità per prendersi cura del figlio. Fino a oggi il congedo era previsto fino al 12° anno di età, mentre nel 2026 il periodo si estende fino ai 14 anni – o per 14 anni dall’adozione, senza superare comunque i 18 anni dei figli. Questo permette ai genitori di accompagnare i figli anche nelle fasi di transizione più delicate, come il passaggio dalla scuola media a quella superiore, sottolineando l’importanza del supporto genitoriale oltre l’infanzia. Tra le novità apportate dalla legge, spicca l’aumento dei giorni di permesso per malattia dei figli, che passano da 5 a 10 giorni l’anno e possono essere utilizzati fino ai 14 anni. Pur non essendo retribuiti, questi permessi restano utili perché il datore di lavoro deve versare comunque i contributi previdenziali, evitando così che l’assenza influisca sulla pensione futura.

Congedo parentale: retribuzione e durata dell’astensione

Il congedo parentale 2026 prevede diverse forme di indennizzo. I primi tre mesi di astensione dal lavoro vengono corrisposti all’80% dello stipendio e possono essere utilizzati dai genitori singolarmente o in condivisione, in maniera alternata o simultanea. I mesi successivi restano indennizzati al 30%, ma l’indennità spetta solo fino al 9° mese; oltre questo periodo, per il 10° e 11° mese, l’indennizzo del 30% è previsto solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo annuo di pensione. Negli altri casi, il congedo può comunque essere richiesto, ma senza retribuzione.

La durata complessiva del congedo parentale è di 10 mesi, che diventano 11 mesi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga per almeno tre mesi, continuativi o frazionati. Possono usufruirne: le madri lavoratrici fino a 6 mesi, i padri fino a 7 mesi se rispettano la condizione dei tre mesi, e i genitori soli fino a 11 mesi. I genitori possono usufruire del congedo anche contemporaneamente, in maniera continuativa o frazionata, con periodi giornalieri o orari, sempre entro il 14° anno di età dei figli.

Congedo parentale: a chi spetta e come richiederlo

Il congedo parentale 2026 spetta a tutti i genitori lavoratori dipendenti, madri e padri, entro il 14° anno di età dei figli o entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia di un figlio adottivo, senza superare comunque la maggiore età. Non è invece riconosciuto a genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso, lavoratori domestici o lavoratori a domicilio. Per i lavoratori autonomi, il congedo è riconosciuto in specifiche condizioni: i genitori iscritti alla gestione separata hanno diritto a tre mesi di congedo indennizzato non trasferibile e possono usufruire di ulteriori tre mesi alternati tra loro, fino a un massimo complessivo di nove mesi. Per altri lavoratori autonomi, il congedo di tre mesi deve essere fruito entro il primo anno di vita del bambino e solo se sono stati versati i contributi del mese precedente.

La domanda va presentata al datore di lavoro e all’INPS in via telematica, tramite contact center, patronati o intermediari. Deve essere inoltrata almeno cinque giorni prima della data di inizio (due giorni per fruizione oraria); in caso di presentazione tardiva, l’indennizzo decorre solo dai giorni successivi. L’INPS offre inoltre un servizio di Contatore del congedo parentale per verificare i periodi già utilizzati o indennizzati, agevolando la pianificazione da parte dei genitori.

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