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Fine anno scolastico: obblighi, ferie e diritti del personale docente e ATA

Attività docenti post lezioni: quanti giorni di ferie spettano al personale scolastico? Tutto su diritti, obblighi e permessi di insegnanti e ATA.

Con la chiusura delle scuole, molti pensano che anche per insegnanti e personale ATA cominci un lungo periodo di riposo. Ma non è proprio così. Suonata la campanella, infatti, non finiscono necessariamente gli obblighi di servizio, né tantomeno le responsabilità legate all’organizzazione e alla conclusione dell’anno scolastico.

Per fare chiarezza, il sindacato Uil Scuola Rua ha pubblicato una guida utile che aiuta a comprendere diritti, doveri, ferie e impegni di fine anno per tutto il personale scolastico. Vediamo allora, in modo chiaro e discorsivo, cosa accade davvero nelle scuole italiane da giugno in poi.

I docenti: non solo insegnamento, ma anche attività funzionali

Dal punto di vista normativo, il contratto collettivo nazionale distingue tra due grandi categorie di attività per i docenti: l’insegnamento vero e proprio (che termina con le lezioni) e le cosiddette “attività funzionali” all’insegnamento. È quest’ultima categoria che impegna gli insegnanti anche dopo la chiusura delle aule.

In concreto, si tratta di:

  • Consigli di classe (fino a 40 ore annue)
  • Scrutini ed esami (inclusi gli adempimenti connessi)
  • Collegi docenti e programmazione didattica (altri 40 ore annue)
  • Aggiornamento e formazione (solo su base volontaria)

Importante: non è previsto che il docente resti a scuola senza essere impegnato in una di queste attività. Né può essere obbligato alla sola “presenza” fisica o a una reperibilità generica. I suoi obblighi sono definiti solo dalle attività formalmente deliberate dal dirigente e inserite nel piano annuale delle attività.

Le ferie: un diritto da tutelare, non una concessione

Ogni lavoratore ha diritto alle ferie, e il personale scolastico non fa eccezione. I docenti e gli ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) maturano ogni anno 30 giorni di ferie se hanno meno di 3 anni di servizio, e 32 giorni se superano i 3 anni. E questi giorni spettano a prescindere dal tipo di contratto (di ruolo o supplente).

Il periodo di ferie può essere goduto:

  • Dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni
  • Durante le vacanze natalizie e pasquali
  • Dal termine delle lezioni al 30 giugno (escludendo giorni di esami e scrutini)
  • Dal 1° luglio al 31 agosto (per chi ha contratto al 31/8)
  • Durante l’anno scolastico, ma solo per 6 giorni e se è possibile sostituire il lavoratore senza costi

Invece, il personale ATA può fruire delle ferie:

  • durante tutto l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio;
  • almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° luglio – 31 agosto.

Festività soppresse e santo patrono: altri giorni di riposo

Oltre alle ferie, il personale scolastico ha diritto anche a 4 giornate di riposo in sostituzione delle festività soppresse, che devono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno. A queste si aggiunge la festività del Santo Patrono, se ricade in un giorno lavorativo.

Part time, malattia, permessi: come incidono sulle ferie?

Per chi lavora part time, il calcolo delle ferie varia. Se si lavora ad esempio 3 giorni su 6, i giorni di ferie spettanti si riducono proporzionalmente. Per il part time orizzontale (cioè distribuito su tutti i giorni della settimana, ma con meno ore), invece, non ci sono riduzioni.

Non incidono negativamente sulle ferie:

  • I permessi retribuiti (ad esempio quelli previsti dalla Legge 104/92)
  • Le assenze per malattia, anche se lunghe, comprese le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio;
  • I congedi parentali retribuiti del 30 %.

In pratica, chi si assenta per motivi tutelati continua a maturare ferie regolarmente, per ulteriori informazioni vai sul sito di LiveUnict Carta docenti 2025, la svolta: bonus formazione anche ai supplenti.

Interruzione delle ferie

Ciascun dipendente può interrompere il periodo di ferie in caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni, in caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno), o se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.
Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio, naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.
In questi casi, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale, come maternità e malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

 

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