Categorie: Scuola

Multe e carcere per chi elude l’obbligo scolastico: le novità del Decreto Caivano

La legge Caivano introduce reclusione fino a due anni per chi non iscrive i figli a scuola. Le procedure di segnalazione dei dirigenti scolastici.

Il Decreto Caivano, convertito nella legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha introdotto misure più severe riguardo l’obbligo d’istruzione, prevedendo persino il carcere per i genitori che non ottemperano a tale dovere. L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato una nota esplicativa della normativa, fornendo ai dirigenti scolastici indicazioni precise sui passaggi da seguire per segnalare i casi di inadempienza ai sindaci.

La nota distingue due tipi di violazioni:

  • Mancata iscrizione: il minore obbligato a frequentare la scuola non risulta iscritto a nessun istituto del sistema nazionale d’istruzione;
  • Elusione dell’obbligo d’istruzione: il minore è iscritto ma assente per più di 15 giorni (anche non consecutivi) in un arco di tre mesi, senza giustificati motivi, oppure non frequenta almeno un quarto delle ore annuali previste.

Nel caso di mancata iscrizione, i dirigenti scolastici devono trasmettere, entro il mese di ottobre, i dati relativi agli studenti iscritti al sindaco tramite l’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST). Una volta identificati i minori non iscritti, il sindaco ammonisce i genitori o i tutori, invitandoli a ottemperare all’obbligo d’istruzione. Se, dopo l’ammonizione, non viene fornita una valida giustificazione o non viene iscritta la persona a scuola entro una settimana, il responsabile dell’inadempimento è punito con la reclusione fino a due anni, secondo l’articolo 570-ter comma 1 del Codice Penale.

In caso di elusione dell’obbligo d’istruzione, il dirigente scolastico deve informare i genitori e, se il minore non riprende la frequenza entro sette giorni, segnala il caso al sindaco, che procede nuovamente con l’ammonizione. Anche in questo caso, se entro una settimana non viene fornita una giustificazione valida o non viene ripristinata la frequenza scolastica, il responsabile può essere punito con la reclusione fino a un anno, ai sensi dell’articolo 570-ter comma 2 del Codice Penale.

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