Riscatto laurea agevolato: come comunica una circolare INPS diffusa il 7 febbraio, sono previste delle novità su questo metodo per conteggiare gli anni di studio universitario come anni lavorativi ai fini pensionistici. Ecco, di seguito, cosa è cambiato nel dettaglio.
Riscatto laurea agevolato: di cosa si tratta
Per il 2024, il riscatto laurea agevolato ha subito un incremento notevole: l’opzione a prezzo fisso vedrà infatti un aumento da circa 5.776 euro a quasi 6.100 euro all’anno, come stabilito dalla circolare Inps diffusa lo scorso 7 febbraio, che, sostanzialmente, ha innalzato il minimale contributivo di artigiani e commercianti su cui si calcola il contributo annuale del riscatto agevolato.
La causa di questo incremento, potrebbe essere attribuita all’inflazione, che, in fin dei conti, ha influenzato non solo le pensioni ma anche il reddito minimo imponibile, parametro fondamentale per il calcolo del costo del riscatto.
Riscatto laurea agevolato: a chi è rivolto l’aumento?
L’aumento si baserà sul livello medio dei prezzi dello scorso anno, con la crescita fissata dall’Istat al 5,7% (il riflesso sul riscatto sarà di poco più basso), dopo che nel 2023 c’era già stato un balzo del 7,8%. Il riscatto cosiddetto “light” è una delle due possibilità offerte dall’Inps, quella a prezzo fisso, mentre con l’altra, l’ordinaria, il costo sale o scende a seconda del proprio reddito nei dodici mesi precedenti alla domanda. Il servizio è rivolto a chi ha conseguito il diploma di laurea o un titolo equiparato. Questa possibilità è estesa anche ai soggetti inoccupati che non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
Riscatto laurea agevolato: cosa è possibile riscattare?
Come spiega il sito dell’Inps, si possono riscattare: i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni; i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni; i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni. A questi si aggiungono i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
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