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Congedo paternità ora stabile: novità e giorni di astensione dal lavoro

Congedo paternità: l'interessante misura diventa strutturale. Cosa significa? Di seguito le novità in merito al beneficio, ed altre informazioni utili.

Congedo paternità: c’è un’importante novità in merito. Le modifiche alla Legge di Bilancio, di fatto, rendono ora la misura stabile, strutturale. Ma cosa significa, nello specifico? Di seguito i chiarimenti.


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Congedo paternità: diventa stabile

Il congedo riservato ai neo-papà diviene un beneficio stabile. Ciò significa che, d’ora in poi, i lavoratori dipendenti potranno ottenere l’indennità senza bisogno di rinnovo annuale.

Nel corso dei primi cinque mesi di vita del figlio, ciascun lavoratore potrà godere stabilmente di dieci giorni di astensione dal lavoro (anche non continuativi).

Si esplicita che in busta paga non figurerà un euro in meno del previsto: l’indennità giornaliera, di fatto, verrà riconosciuta al 100% della retribuzione.

Congedo paternità: a chi è riconosciuto?

Ciò che non tutti forse sanno è che il beneficio è riservato anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese:

  • dalla nascita;

o

  • dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale;

o

  • dall’affidamento.

Si esplicita, inoltre, che il congedo paternità spetta a prescindere da quello concesso alla madre del piccolo.

È possibile richiedere altro? In effetti vi è per i papà la possibilità, ancora una volta entro il quinto mese dalla nascita (o dall’ingresso nel nucleo) di ottenere un giorno di congedo facoltativo, ottenendo un’indennità pari al 100% della retribuzione. In questo specifico caso, tuttavia, la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria che spetta alla figura materna.

La presentazione della domanda

Qualche informazione, infine, sulla presentazione della domanda di congedo. I lavoratori dipendenti del settore privato per cui il pagamento è erogato direttamente dall’INPS possono procedere con uno dei seguenti canali:

  1. sul sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
  2. tramite contact center, al numero 803164 (oppure allo 06.164164);
  3. attraverso gli enti di patronato.

E se le indennità sono anticipate dal proprio datore di lavoro? In quel caso i dipendenti gli comunicheranno la fruizione del congedo e non occorrerà presentare domanda all’INPS.

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