Scatta l'obbligo del super green pass per lavoratori over 50. Chi sarà senza certificazione o esenzione rischia una sanzione amministrativa e la sospensione.
A partire da oggi, 15 febbraio, gli over 50 sono obbligati ad avere ed esibire il green pass rafforzato per andare a lavorare. La misura è valida per i lavoratori privati, pubblici, dipendenti o autonomi e sarà in vigore fino al 15 giugno 2022. La durata del green pass è illimitata per chi ha due dosi di vaccino e sia guarito dal Covid oppure chi ha ricevuto tre dosi.
I lavoratori che non presenteranno il green pass rafforzato saranno considerati come assenti ingiustificati, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” fino a quando non presentino la certificazione entro e non oltre il 15 giugno 2022. I giorni di assenza ingiustificata non saranno retribuiti in alcun modo.
Inoltre, dovranno essere effettuati i controlli sulla validità delle certificazioni. In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.
Coloro che, invece, tenteranno di entrare nelle sedi di lavoro senza certificazione, saranno sospesi dall’incarico e dallo stipendio. Si pagherà una sanzione amministrativa che varia da 600 a 1.500 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. In caso di violazione reiterata, la sanzione viene raddoppiata.
C’è la sanzione di 100 euro per gli over 50 che, dall’1 febbraio, non abbiano ancora fatto la prima o la seconda dose e a chi non si fosse sottoposto al richiamo “entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19”. Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, rimangono esenti dall’obbligo vaccinale coloro a cui “non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore”. Nei casi comprovati la vaccinazione “può essere omessa o differita”.
In tal caso, il lavoratore può essere adibito “a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
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