Green pass obbligatorio per accedere ad ulteriori luoghi ma anche sanzioni per gli over 50 che non hanno proceduto con la vaccinazione. Ecco le nuove regole, in vigore da oggi e da tenere a mente.
Da oggi, martedì 1 febbraio, in Italia scatta un’ulteriore stretta volta a contrastare la diffusione del Coronavirus. Le principali novità sono il Green pass nei negozi e le sanzioni per gli over 50 non vaccinati. Il Green pass “base”, tuttavia, sarà necessario anche per accedere ad altri luoghi. Di seguito tutti i dettagli.
Da oggi per entrare in uffici postali, pubblici o finanziari, in banca, nei tabacchini e in tutti i punti vendita commerciali sarà necessario possedere il Green pass “base”.
Solo per esigenze alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità tale obbligo verrà accantonato. Si fa, dunque, riferimento all’accesso ai supermercati e a tutti gli esercizi che vendono prodotti alimentari e bevande. Inoltre il Green pass non sarà necessario per andare in farmacia o per recarsi negli uffici di polizia o carabinieri.
Per coloro che accederanno senza certificazione ai diversi servizi o attività che invece lo prevedono è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a verificare il possesso del Green pass, nel caso in cui questo omettesse il controllo.
Scattano sanzioni anche per gli over 50 sprovvisti di vaccino anti-Covid, ad eccezione di chi è esentato dalla somministrazione per motivi di salute.
Chi non rispetterà l’obbligo vaccinale sarà sanzionato con una multa di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Inoltre, dal 15 febbraio si introduce l’obbligo di Green pass “rafforzato” (o Super Green pass) per tutti i lavoratori pubblici e privati, sempre over 50.
“L’obbligo non sussiste – si precisa – in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.
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