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Bonus prima casa under 36, resta nel 2022: cosa serve sapere

Bonus prima casa under 36: ok alle convenienti agevolazioni anche in questo nuovo anno, il 2022. Ma cosa c'è da sapere a riguardo? Ecco i dettagli.

Bonus prima casa under 36: nessun addio nel 2022. Di fatto la Legge di bilancio ha permesso una proroga della scadenza della garanzia statale, fino al prossimo 31 dicembre 2022. 

Si precisa, inoltre, che il Fondo per quest’anno è stato rinforzato dalla Manovra per mezzo di ulteriori 242 milioni di euro. Di seguito tutte le informazioni utili a chi è interessato a tale bonus.


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Bonus prima casa under 36: di cosa si tratta?

Con tale bonus si punta a favorire l’indipendenza dei più giovani e, in particolare, di chi ha meno di 36 anni.  Con “Bonus prima casa under 36” si fa riferimento a una serie di agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette con cui far propria più facilmente una prima abitazione.

In particolare la garanzia dello Stato copre fino all’80% per un mutuo agevolato fino a 250.000 euro destinato a questo primo importante acquisto. Infine, sostituisce la presenza di altri garanti nella firma del contratto di mutuo.

Occorre mettere in evidenza una distinzione:

  • per le compravendite non soggette a IVA, si prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
  • per gli acquisti soggetti a IVA, invece, a tale esonero si aggiunge il riconoscimento di un credito d’imposta della stessa somma dell’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta

Per quanto riguarda l’ammontare del credito d’imposta, questo può essere:

  • diminuito dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

o

  • diminuito dalle imposte sui redditi delle persone coinvolte nella compravendita che vengono presentate dopo la data dell’acquisto agevolato dal bonus;

o

  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.

Esenzione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo

Non vanno, poi, dimenticate:

  • l’esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti volti all’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
  • l’esenzione dell’imposta di bollo.

Bonus prima casa under 36: a chi spetta?

Chi può godere di queste agevolazioni? I requisiti che gli acquirenti devono possedere sono i seguenti:

  • età inferiore ai 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato;
  • indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare (neanche in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare (neppure per quote o in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge. In caso contrario occorrerà procedere con la vendita dell’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Si esplicita che il bonus verrà applicato a tutte le compravendite rientranti nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Calcolo ISEE

Per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019, mentre per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è quello del 2020.

Si potrà considerare l’ISEE corrente solo nei casi di:

  • sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa;
  • interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indenni tari;
  • diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo;
  • diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale.

Bonus prima casa under 36: le tipologie di immobile

Si precisa, infine, che l’immobile, che deve essere adibito a prima casa, dovrà rientrare tra le categorie catastali non di lusso, ovvero:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Il bonus in questione si applica anche alle pertinenze, quali i box.

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