Dal 15 dicembre scattano nuove normative per alcune categorie di lavorative. Viene esteso l'obbligo vaccinale per alcuni soggetti. Ecco chi e cosa cambia.
Dopo aver introdotto il super green pass in Italia e le sue conseguenti normative, da mercoledì 15 dicembre 2021 cambia ancora il quadro normativo. La novità non riguarda ulteriori differenze tra green pass base e super, ma l’estensione obbligatoria della terza dose di vaccino per alcune categorie di lavoratori.
Nel decreto legge del super green pass, il n° 172/2021 si legge: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Senza vaccino c’è la sospensione dall’attività e non è previsto il pagamento dello stipendio“.
L’obbligo vaccinale non viene esteso a tutti i lavoratori, ma ad alcune specifiche categorie. Si tratta di personale amministrativo della sanità, operatori sanitari e Rsa; docenti e personale amministrativo della scuola; personale ATA; militari e forze di polizia; personale del soccorso pubblico; personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Sul tema scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha inviato una nota a tutti gli uffici scolastici regionali per chiarire i termini dell’obbligo vaccinale che vale per “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore“.
Sarà possibile andare a lavoro solo dopo aver fatto le due dosi di vaccino, aspettando per la terza dose secondo le validità previste. L’obbligo non riguarda il personale delle mense, delle pulizie e quello impiegato nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa o chi opera a supporto dell’inclusione scolastica.
La normativa non cambia per chi è già esente dall’obbligo vaccinale. Il provvedimento del Ministero chiarisce che il vaccino non può essere somministrato “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale“.
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