Legge bilancio 2022: bonus e superbonus. Ecco cosa accade al bonus facciate, dopo che il Governo ha approvato il “Documento Programmatico di Bilancio”.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il “Documento Programmatico di Bilancio” : secondo la legge bilancio 2022, bonus e superbonus incentivi saranno diversi rispetto a quelli dell’anno scorso. Ecco le novità e i chiarimenti sui bonus edilizi.
Il bonus facciate è una detrazione del 90% delle spese sostenute per il restauro della facciata esterna degli edifici, tra cui anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Una delle novità della legge bilancio 2022: bonus, però, è che si dirà addio al bonus facciate nel 2022: secondo le ultime notizie, infatti, nella prossima legge di bilancio non ci sarebbe traccia della proroga del bonus del 90% per le spese sostenute per il rifacimento delle facciate degli edifici.
Il governo, dunque, nonostante la richiesta di una percentuale di sconto man mano più bassa, è intenzionato a non prorogare questo bonus oltre la sua scadenza del 31 dicembre 2021.
Il valore della legge di bilancio 2022 supererà i 23 miliardi di euro e se da una parte il bonus facciate non verrà rinnovato, dall’altra, parte di questi fondi saranno impiegati per finanziare il superbonus 110, che adesso coprirà l’intero anno 2023.
Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione che ha come scopo il rendere più efficienti e più sicure le abitazioni. Si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico ed il Super Sismabonus, che invece incentiva quelli di adeguamento antisismico.
La buona notizia è che questo Superbonus sarà prorogato al 31 dicembre 2023, ma sarà comunque limitato solo ai condomini e alle case popolari: saranno escluse dal rinnovo, dunque, le villette e le altre tipologie di immobili che potranno quindi godere del bonus solo fino al 2022.
Per poter godere del superbonus 110 è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”, consistente nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio o nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati.
Una volta eseguito almeno uno di questi interventi, il beneficiario può decidere di effettuare anche i cosiddetti interventi “trainati”, come per esempio la sostituzione degli infissi e l’installazione di impianti fotovoltaici.
L’insieme di questi interventi trainanti e trainati deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari.
Per il superbonus 110 Sisma, invece, è invece sufficiente eseguire un intervento di adeguamento antisismico.
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