Green pass: è stato reso pubblico in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'obbligo per tutti i lavoratori. Ecco i principali punti del testo.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri, con tutte le novità relativi al Green pass. Prevista l’estensione dell’obbligo di possesso della certificazione verde per 23 milioni di lavoratori.
Le limitazioni riguarderanno sia gli impiegati nel pubblico che quelli del privato, al fine di permettere una maggiore sicurezza all’interno di ciascun ambiente lavorativo.
La certificazione verde diventerà effettivamente obbligatoria a partire dal prossimo 15 ottobre per i dipendenti pubblici, privati, autonomi e titolari di partita IVA. Come si legge in Gazzetta Ufficiale, il pass sanitario sarà necessario per:
Inoltre, sarà obbligatorio per i treni a lunga percorrenza, gli aerei, pullman infraregionali, navi e traghetti ad esclusione dei collegamenti dello stretto di Messina e con le isole Tremiti.
Il Green pass è inoltre obbligatorio per il personale scolastico. Gli studenti sono esenti dal possesso del pass sanitario all’interno degli ambienti scolastici, ma dai 12 anni in su dovranno possederlo fuori dalla scuola per svolgere tutte le attività che lo prevedono.
Inoltre la certificazione verde è necessaria per chiunque voglia entrare nelle scuole. Dunque dovranno possederla anche i genitori per presenziare alle riunioni e ai colloqui o semplicemente per accompagnare i propri figli. Le università, infine, prevedono l’obbligatorietà del pass sanitario sia per docenti che studenti.
Altro tema toccato in Gazzetta Ufficiale riguarda la regolamentazione sui controlli. Si ribadisce che presso i locali pubblici i titolari o i gestori dovranno verificare il possesso della certificazione verde, ma non spetterà a loro verificarne l’autenticità.
Presso i luoghi di lavoro, invece, i controlli saranno affidati ai datori di lavoro, così come per i lavoratori autonomi. Infine, per chi si reca presso abitazioni private, il controllo spetterà al cittadino che ha richiesto il servizio.
Previste sanzioni per quanti non volessero rispettare gli obblighi di legge. Il lavoratore che è sprovvisto del green pass al momento dell’accesso sul luogo di lavoro verrà considerato “assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione”, senza incorrere in conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti però la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Per quanto riguarda il personale scolastico, quanti non esibiscono la certificazione verde per un totale di cinque giorni verranno considerati “assenti ingiustificati” e verrà attivata la sospensione dalle mansioni e dallo stipendio.
Infine, per tutti i lavoratori che non vengono trovati in regola scatta la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro, a cui sono demandati i controlli, se non li effettuano rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro, lo stesso vale per i privati cittadini che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi presso la propria abitazione, sia per le prestazioni occasionali, sia per rapporti di lungo periodo con collaboratori domestici.
Si potrà richiedere il Green pass 14 giorni dopo aver effettuato la prima dose di vaccino, oppure subito dopo la seconda, e avrà validità di 12 mesi. Il pass sanitario può essere richiesto anche in seguito ad un tampone con esito negativo antigenico o salivare, della durata di 48 ore, o molecolare, della durata di 7 ore. Nel caso di guarigione dal Covid il green pass ha una validità di 6 mesi.
Infine, i tamponi sono disponibili a prezzi calmierati fino al 31 dicembre. Le farmacie “sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo”, e nel caso “di inosservanza della disposizione, si applica una sanzione che va da 1000 a 10 mila euro e può essere disposta la chiusura dell’attività per 5 giorni”.
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