Si avvicina la scadenza del pagamento del saldo IMU 2020: l’Amministrazione Comunale ricorda ai contribuenti le aliquote stabilite.

Si avvicina la scadenza per il pagamento del saldo IMU 2020, fissata per il 16 dicembre. L’Amministrazione Comunale ricorda ai contribuenti le aliquote stabilite:
Aliquota differenziata del 6,00 per mille
Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse.
Aliquota ordinaria del 10,60 per mille
Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale ad eccezione della categoria D/10 in quanto esente.
Aliquota ordinaria dell’ 1 per mille
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Aliquota ordinaria del 2,5 per mille
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Detrazione
In base all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, (ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Riduzioni
del 25% della base imponibile per i contratti stipulati ai sensi della L. 431/98
del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito a familiari di 1° grado
Per usufruire di tali riduzioni il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU con i contratti allegati entro giugno 2021
Esenzioni
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
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