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Cassa integrazione Covid: cosa cambia con la nuova manovra

cassa integrazione
Foto archivio.
Cassa integrazione Covid tra i punti centrali della prossima manovra del governo. Ecco le novità in arrivo nei prossimi mesi e la situazione attuale.

È stata diffusa ieri la bozza della Legge di Bilancio prevista per il 2021. Il testo, contenente oltre 240 articoli, è stato approvato in prima battuta il 18 novembre e adesso il governo si prepara a inviarlo alla Camera. La maxi-manovra, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe avere un volume di 37.9 miliardi, ha numerosi temi di interesse. Tra questi, uno dei più attesi è la proroga della cassa integrazione. Vediamo come cambierà la situazione nei prossimi mesi.

Cassa integrazione: le novità nella bozza della manovra 2020

Dei quasi 38 miliardi previsti dalla manovra, 5,3 dovrebbero andare alla cassa integrazione. I nuovi fondi serviranno a rifinanziare la misura assistenziale di altre 12 settimane per il 2021. In particolare, il rifinanziamento è dall’1 gennaio al 31 marzo per la cassa integrazione ordinaria. Dall’1 gennaio fino al 30 giugno, invece, per la Cig in deroga.

Viene confermato, inoltre, il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021, indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda.

La situazione cassa integrazione ad oggi

Negli ultimi mesi si è assistito a una vera e propria stratificazione di decreti riguardanti la cassa integrazione. Si è partiti col decreto Cura Italia, per poi continuare, nell’ordine, con: Decreto Rilancio; legge di conversione del decreto rilancio; decreto Agosto, che ha azzerato il conteggio delle settimane precedenti; conversione in legge del decreto Agosto; decreto Ristori uno e bis.

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Al momento, il decreto ristori introduce altre 6 settimane di cassa integrazione, utilizzabili dal 16 novembre fino al 31 gennaio 2021. Il termine d’invio della domanda, invece, è stato spostato al 15 novembre. Fino a questa data, gli utenti avranno tempo per inviare:

  • domanda di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19;
  • trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Le domande di accesso alla cassa integrazione devono essere inviate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per quanto riguarda, infine, la quietanza diretta, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto previdenziale i dati necessari per il pagamento tramite i modelli SR 41. Per farlo, ha tempo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. In alternativa, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione della cassa integrazione.


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