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Reddito di cittadinanza a rischio: cosa cambia da settembre

Con l'avvio della fase 2 del reddito di cittadinanza, cambiano alcune regole che prima non erano obbligatorie e si potrebbe perdere il sussidio. Ecco come fare per evitare questa conseguenza.

Per mantenere il reddito di cittadinanza occorre avere alcuni requisiti e rispettare alcune condizioni particolari. Una tra questi diventerà obbligatoria da settembre 2020, ed è fondamentale per non perdere la titolarità del sussidio.

Infatti, da settembre 2020, si avvia la cosiddetta seconda fase del reddito e diventa obbligatorio, per i percettori, sottoscrivere un patto per il lavoro presso un centro per l’impiego. Finora i beneficiari non avevano l’obbligatorietà e difatti alcuni si sono resi disponibili per la comunità in cui risiedono. Adesso scatta l’obbligo, e comporta che chi percepisce il reddito si impegni a sottoscrivere il patto ed essere disponibile per 8 ore alla settimana presso il comune di residenza.

Inoltre, sempre nel mese di settembre 2020, cade la scadenza dei 18 mesi di vigenza del reddito di cittadinanza. Difatti i primi contributi vennero erogati a marzo 2019, e la misura di sostegno non può avere una durata più lunga, anche se sussistono i requisiti. In questo caso, quindi, bisogna presentare una nuova domanda per il reddito chiedendo la proroga. Basterà presentare l’ISEE in corso di validità e compilare il modulo (SR180 Inps)  perché si possa continuare a ricevere il sussidio, che altrimenti non verrà più erogato per raggiunti limiti temporali.

Cambiano però alcuni obblighi con la proroga, in particolare, il rifiuto delle offerte di lavoro, che in caso di prima erogazione consentiva fino di poter rifiutare delle offerte di lavoro e di non perdere il sussidio. Difatti il reddito si perdeva al terzo rifiuto di un’offerta di lavoro, mentre con la proroga, in caso di rifiuto all’offerta si perde automaticamente la misura di sostegno.

Altra cosa che cambia col rinnovo, è che le offerte di lavoro potranno arrivare da qualsiasi territorio in Italia, a meno che nel nucleo familiare ci siano minori o componenti con disabilità, che consentono un limite massimo delle offerte di 250 km dall’indirizzo di residenza.

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