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Università: Miur blocca trasferimenti a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Professioni sanitarie

Il Miur, che per anni ha consentito il passaggio da un corso di laurea affine ad un altro, elimina questa possibilità. Il blocco del trasferimento è previsto anche in presenza di posti disponibili, che quindi andranno definitivamente perduti.

A migliaia di studenti, negli anni, è stato consentito di passare da un corso di laurea affine ad un altro, senza sostenere il test di accesso e immatricolandosi come ripetenti. In particolare, ciò avveniva per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Veterinaria e professioni sanitarie, per gli studenti provenienti da corsi di laurea affini.

Ciò, però, non sarà più possibile. Infatti, il Miur ha bloccato questi passaggi, nonostante l’esistenza di posti vacanti che quindi andranno perduti. 

Il ministero, infatti, nel decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, dichiara: “Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca“.

Il Miur, quindi, non consentirà agli studenti per l’anno accademico 2020/2021 il passaggio da un corso di laurea ad un altro, pur avendo sostenuto e superato gli esami relativi alle medesime materie. Quindi, gli studenti non potranno accedere come ripetenti e presentare richieste al di fuori della pubblicazione dei bandi.

Nel decreto si legge, infatti: “Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili“.

Test d’ingresso 2020, Manfredi: “Numero programmato rimane invariato”

 

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