La nuova Guida dello studente dell'Ateneo di Catania riporta precisazioni relative alla condizione dei laureandi e studenti fuori corso da tenere in considerazione per l'anno 2020/2021.
La pubblicazione della Guida dello studente dell’Università di Catania ha permesso di prendere nota delle novità introdotte nel regolamento universitario per l’anno accademico 2020/2021.
Stando a ciò che le linee guida riportano, sono considerati laureandi gli studenti che, all’inizio del nuovo anno accademico (1 ottobre 2020) risultano in difetto di non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo di laurea, compresi i crediti della prova finale. Per le lauree magistrali (biennali e a ciclo unico), sarà considerato laureando lo studente in debito di 15 CFU oltre a quelli previsti per la tesi di laurea.
Gli studenti laureandi non sono tenuti ad iscriversi all’anno accademico 2020/21, potendo sostenere gli esami di profitto mancanti e conseguire il titolo di studio fino al 30 aprile 2021 utilizzando l’iscrizione all’a.a. 2019/2020.
I laureandi che non conseguiranno il titolo entro il 30 aprile 2021 dovranno invece rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2020/21 ed effettuare il pagamento della quota fissa (156 euro) e della prima rata di contributo, entrambe senza addebito di mora, entro il 30 aprile 2021.
Mentre, coloro che conseguiranno il titolo prima dell’11 maggio 2021 (scadenza della terza rata di contributo) non dovranno effettuare il pagamento della terza rata. Per tutti gli altri casi valgono le scadenze e le eventuali more.
Sono considerati, invece, studenti fuori corso quelli iscritti da un numero di anni maggiore rispetto alla durata normale del corso di studio.
Per quanto riguarda i corsi di studio non più erogati, per gli studenti frequentanti da un numero di anni superiore al doppio più uno della durata normale dello stesso, l’accesso alla prova finale per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale può essere subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di 6 anni, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio.
In caso di verifica negativa, gli studenti potranno essere tenuti al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studenti fuori corso. Tutti gli studenti iscritti agli ordinamenti ex D.M. 509/99 ed ex D.M. 270/04 che si trovano nelle condizioni sopra descritte, al fine di essere ammessi alla prova finale, dovranno richiedere, se prevista dal proprio corso di studio, la verifica della non obsolescenza dei crediti conseguiti da più di 6 anni.
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