Siamo ormai al rush finale per il Concorso Scuola. Il decreto legge già approvato deve essere approvato entro il 29 dicembre per diventare legge e consentire ai tanti aspiranti insegnanti di accedere al mondo della scuola. Nel corso delle scorse settimane sono stati presentati diversi emendamenti al decreto, vediamo quali sono le principali novità in merito.
Concorso Scuola: il reclutamento docenti
L’articolo 1, commi da 1 a 16 e 19 prevede una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Quest’ultima si rivolge in particolare a coloro che tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020 almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie statali. In alternativa, possono altresì partecipare coloro che stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini della lotta alla dispersione scolastica.
Il concorso straordinario riguarderà tuttavia solo alcune regioni, per le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali nei prossimi anni (entro l’a.s. 2022/2023) si prevedono posti vacanti e disponibili. Ogni docente può partecipare per un’unica regione sia per il sostegno che per il concorso.
Allo stesso modo, ancora in ottica concorso scuola, il docente interessato può partecipare anche al concorso ordinario, anche per la stessa tipologia di posto e classe concorsuale.
Inoltre, i commi 18-ter e 18-octies dispongono l’ ammissione con riserva per posti di sostegno anche per i concorsi per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, dei docenti che stanno frequentando il relativo corso di specializzazione.
Concorso scuola straordinario: la prova di concorso
Il concorso straordinario prevede una prova scritta computer-based, composta da quesiti a risposta multipla con punteggio minimo di 7/10. Superata quest’ultima, i candidati sono ammessi a sostenere il periodo di prova. Durante quest’ultimo, i candidati devono acquisire a onere dello Stato i 24 cfu in materie antropo-psico-pedagogiche.
Il periodo di prova si conclude infine con una prova orale, che si intende superata con punteggio 7/10. Durante questa, i candidati devono dimostrare di saper progettare e condurre una lezione.
Chi supera la prova scritta, ma non si colloca in posizione utile nella graduatoria del concorso scuola, qualora sia titolare di un contratto (di supplenza) almeno sino al 30 giugno e abbia acquisito i 24 crediti formativi richiesti dal d.lgs. 59/2017, può sostenere una prova orale selettiva abilitante.