I tecnici di Camera e Senato hanno evidenziato delle criticità nelle norme relative al reddito di cittadinanza per stranieri e per il riscatto laurea.
Nel caso degli stranieri, il decreto prevede che venga assegnato anche agli immigrati soggiornanti da non meno di 10 anni (di cui 2 consecutivi). Tuttavia, i tecnici hanno sottolineato che i requisiti di molto superiori ai 5 anni di residenza per le prestazioni sociali per gli stranieri sono stati bocciati in passato dalla Corte Costituzionale, dato che 5 anni sono considerati come il tempo necessario per il soggiornante di lungo periodo, il quale può essere equiparato “ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali“.
In ogni caso, la Consulta ha reso noto più volte lo status di cittadino non è sufficiente perché lo Stato emetta nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto ad uno straniero legalmente soggiornante sul territorio da lungo periodo. La Corte ha già sottolineato la violazione del principio dell’art.14 della Convenzione dei diritti europei dell’uomo che avverrebbe nel caso in cui risultassero discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti in merito a diversi requisiti di accesso a diritti di sostentamento.
Altra questioni riguardano il limite di rinnovo e il controllo sull’uso del contante: nel primo caso il decreto prevede la possibilità di ricezione dell’assegno per un periodo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 18 dopo un mese di stop, ma non si fa cenno ad un limite di rinnovi. Mentre per quanto riguarda l’uso del contante, il tetto massimo di prelievi sarà di 100 euro al mese ed è previsto il divieto di uso dei benefiici per giochi con vincita in denaro. Tuttavia, i tecnici fanno presente che non sono previste modalità di controllo e sanzioni sull’uso del contante.
Infine le perplessità dei tecnici sono relative anche allo sconto sul riscatto laurea, in particolar modo in riferimento al limite d’età, il quale potrebbe essere indice di disparità. In merito alla questione delle pensioni, il decreto prevede infatti che “per i soggetti che superino o abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, non sarebbe più possibile presentare la domanda di riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo“.