Per molti studenti affittare una casa nella città sede della propria università è una necessità: tra i motivi più rilevanti che inducono a prendere una stanza ci sono gli improbabili (spesso) orari di lezione, ma anche i laboratori e vari progetti da portare avanti con i colleghi. I costi di affitto non sono sempre accessibili (anche se a Catania sono tra i più bassi in Italia, leggi qui) e se lo sono rimangono comunque una spesa non indifferente. Le spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto mensili per l’abitazione possono però essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 oppure nel modello Unico in modo da abbassare il reddito imponibile Irpef.
STUDENTI
Nel caso un giovane stipuli un contratto di affitto, già a partire dell’anno di imposta 2007, per case adibite ad abitazione principale e come tale ricordiamo che vale quella contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui redditi, contratti che sono stipulati o rinnovati secondo la legge 431 del 1998 si potrà usufruire delle seguenti detrazioni:
– 300 euro per i redditi inferiori ai 15493,71 €
– 150 euro per i redditi inferiori ai 30987,41 €
Questo nel caso sia il giovane però ad essere intestatario del contratto e paghi lui il contratto come definito nell’articolo 15 del Tuir. E se paga il genitore? Se sono soddisfatte le condizioni di figlio a carico che si è trasferito per motivi di studio in una città che dista almeno 100 km da quella di residenza, i contribuenti potranno portare in detrazione il canone nella misura del 19% del costo sostenuto (che non deve essere superiore ai 2633 euro).
N.B. Si dovrà fornire prova dell’iscrizione del contribuente all’università, altrimenti ci si potrebbe affittare anche una casa al mare e godere dell’agevolazione!
GIOVANI – LAVORATORI
Per i giovani è stata prevista con la finanziaria 2007 una detrazione di durata massimo di 3 anni per le persone tra 20 e 30 anni di età che stipulano i contratti 4+4, i 3+2 o quelli transitori pari a 991,60 parametrata alla frazione di anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale da parte del giovane inquilino. Il reddito imponibile del lavoratore non deve essere tuttavia maggiore di 15493,71 euro pena l’inammissibilità dello sgravio. La detrazione fiscale sale a 991,60 euro per i primi tre anni del contratto sempre che il reddito sia inferiore a 15493,71 euro e l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori. Insomma i genitori non possono affittare casa e godere delle agevolazioni fiscali per poi abitarci entro insieme al ragazzo, altrimenti perdono l’agevolazione e vengono sanzionati.
I canoni di affitto potranno essere sostenuti per case locate con contratti di affitto regolarmente registrati entro 30 giorni dalla stipula ma vi rientrano anche atti di assegnazioni o altri enti senza scopo di lucro (l’agevolazione ha il fine di tutelare in qualche modo il diritto allo studio infatti).
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