A febbraio inizieranno le votazioni per l’elezione del nuovo rettore. Sulla vicenda, si esprime il Coordinamento Unico dell’Ateneo di Catania per un’Università pubblica libera, aperta e democratica.
Care colleghe e cari colleghi,
nell’infinita telenovela dell’assalto all’arma bianca al rettorato da parte dei soliti noti, la questione sembra essere divenuta (lo avevamo anticipato in agosto) patologicamente giuridica e mostruosamente cavillosa. Pare addirittura che sia nata una nuova disciplina accademica, con tanto di SSD e connessa cattedra: l’Ingegneria Giuridica! E c’è già chi la professa! E ne scrive, con tanto di “laura” appesa al muro! Auguri a chi ha cotanta cultura così varia, ma anche – diciamocelo sinceramente – così eventuale.
Ripercorriamo allora, per amore di cronaca – ma anche per depurarci dalle urlatissime balle dei soliti organi di distrazione di massa che allietano la nostra città – quanto accaduto dopo la risposta del Giudice amministrativo alla richiesta di interpretazione presentata dal nostro Ateneo nei confronti della sibillina sentenza, emessa dal CGA lo scorso settembre. E se cavilleremo un po’, per necessità, e se saremo un po’ lunghi, ce ne scusiamo in anticipo. In tale risposta si afferma infatti che l’articolo di salvaguardia, Art.2 comma 9 L. 240/10, che avrebbe consentito al Rettore di rimanere in carica per il resto del mandato, non è applicabile in particolar modo perché tale clausola sarebbe valsa “per i rettori in carica nominati sotto l’impero del regime antecedente alla legge n. 240. Sicché della medesima non può avvalersi chi sia stato invece nominato solo dopo l’entrata in vigore di tale fonte legislativa, nel contesto di una prima (illegittima) applicazione di essa fattane.”
Per completezza occorre aggiungere che la sentenza afferma a chiare lettere che l’attività compiuta dal Prof. Pignataro in funzione della ricostituzione degli organi statutari, come il Senato Accademico, è immune da vizi; viceversa si annullano gli atti costituenti espressione di discrezionalità da parte dello stesso Pignataro, in particolare la nomina, approvata dal Senato accademico, della commissione incaricata della verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati a componenti del nuovo C.d.A. Spetterà dunque al nuovo Rettore il completamento delle procedure di rinnovo degli organi universitari. E’ utile inoltre ricordare che il Giudice non ha esaminato la richiesta di accertamento del diritto del prof. Pignataro a partecipare alle prossime elezioni in quanto la questione esula dall’ambito proprio del giudizio di ottemperanza.
Infine nella sentenza si sottolinea che: ”Per completezza non guasta ribadire, però, che l’esigenza di chiarimenti espressa nella fattispecie dall’Amministrazione aveva una sua oggettiva consistenza, sì da giustificare la posizione di attesa fin qui serbata dagli organi amministrativi. Per quanto precede, deve escludersi che l’Amministrazione con la proposizione del proprio ricorso abbia agito con temerarietà, in mala fede o colpa grave, ovvero abbia allegato motivi d’infondatezza addirittura manifesta.” In seguito a tale esito è stato convocato in data 30/11/2016 il SA con un solo punto all’ordine del giorno “Sentenza CGA n. 423/2016: elezioni del rettore – adempimenti” In quella occasione il Decano, Prof. Brullo, ha illustrato al Senato le procedure e avanzato le sue proposte relative alla nomina della commissione elettorale, alla tempistica da seguire e alle modalità di svolgimento del dibattito elettorale in Ateneo.
Il 7/12/2016, nella nota avente per oggetto “Effetti della sentenza del CGA n. 243 del 2016 – Richiesta chiarimenti”, ed inviata a: i) MIUR – Direzione generale, ii) Decano dei Professori Ordinari dell’Università degli Studi di Catania, iii) Componenti del SA dell’Università degli Studi di Catania, iv) p.c. Commissario ad Acta Dott.ssa Giacometta Diamare; v) p.c. dott. Federico Portoghese, l’Avv. Branciforte – dirigente A.R.I.T. – il dott. Caruso – dirigente A.Di. – il dott. Conti – dirigente A.Se.G. – e l’Avv. Reina – Dirigente U.L.A. Ufficio Legale (Avvocatura di Ateneo) – sottopongono ai destinatari alcune riflessioni richiedendo un inedito supporto sul piano del diritto oltre che un altrettanto strano indirizzo politico. In particolare i dirigenti argomentano che la caducazione del Rettore, sentenziata già dal C.G.A.R.S. implichi anche quella del Direttore Generale. Inoltre essendo giornalmente l’attività amministrativa degli uffici da loro diretti posta di fronte ad atti costituenti espressione di discrezionalità o comunque di libera scelta, la suddetta attività rischia di essere invalida alla radice. Ne deducono che gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili debbano essere sottoscritti dal Decano dei PO e dal Decano dei Dirigenti, o in alternativa non resterebbe che la nomina urgente di un solo Commissario.
Tale nota viene responsabilmente presa in seria considerazione dal Decano, Prof. S. Brullo, che in data 13/12/2016 con una lettera inviata a Docenti e PTA informa del rinvio dell’indizione dell’elezione del Rettore in quanto la direzione generale del MIUR, tra i destinatari della nota, rilascia un proprio parere, a firma del Direttore Generale, secondo il quale il Decano dei PO sembra non poter avere alcun ruolo, essendo titolare solo della funzione di indire le elezioni del nuovo rettore ai sensi dell’Art. 2 del Regolamento elettorale di Ateneo, mentre si potrebbe ritenere il Prorettore la figura autorizzata ad assicurare gli atti indifferibili ed urgenti necessari per la minima attività istituzionale ed amministrativa dell’Università, fra i quali in particolare i decreti di nomina dei rappresentanti degli studenti nelle commissioni paritetiche dipartimentali che verranno inclusi nell’elettorato attivo per l’elezione del Rettore. Tuttavia, conclude la nota, si ritiene necessario che su tale ipotesi l’ateneo di Catania si acquisisca il parere dell’Avvocatura Distrettuale di Palermo. E’ dunque in attesa di tale ulteriore parere che il Decano, cautelativamente, rinvia l’indizione delle elezioni.
Il parere arriva il 16/12/2016 ed è un parere oltremodo cauto. In premessa, infatti, l’Avvocatura sottolinea: “la Scrivente, nella consapevolezza che la situazione venutasi a creare per effetto delle decisioni del Giudice Amministrativo è di non facile lettura e si presta sicuramente a differenti interpretazioni, condivide solo parzialmente la soluzione prospettata (dal Ministero)”. In particolare viene condiviso il parere secondo il quale gli atti posti in essere dal prof. Pignataro sarebbero, dopo la decisione del CGA, molto probabilmente invalidi. L’avvocatura però esprime delle perplessità riguardo l’individuazione del Prorettore come soggetto legittimato a porre in essere gli atti del Rettore. Infatti, secondo l’Avvocatura, pur non essendo il Prorettore un organo statutario e sebbene 1’art. 6 comma 9 dello statuto dell’Ateneo lo individui come sostituto in caso di assenza o impedimento del Rettore, non può essere trascurato il fatto che lo stesso sia designato dal Rettore.
L’Avvocatura ritiene che, secondo quanto stabilito dalla sentenza del CGA, la designazione del Prorettore da parte del decaduto Rettore sembra annoverabile tra gli atti travolti per effetto delle decisioni del giudice Amministrativo; dunque anche il Prorettore sembra essere privo di una valida investitura, con conseguente probabile invalidità degli atti dallo stesso compiuti. L’Avvocatura conclude infine, mettendo le mani avanti, sostenendo che “pur nella opinabilità della questione” e “contrariamente alla opinione espressa dal ministero” il soggetto deputato a svolgere le funzioni del Rettore per le attività indispensabili al funzionamento dell’Ente nell’attesa dello svolgimento delle elezioni sembra individuabile nel Decano dei Professori Ordinari. A sostegno viene invocato il freschissimo (appena 70 anni!) art.2 comma 6 del decreto legislativo luogotenenziale n.264 del 1944 e la sentenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 20/06/2006, n. 4874) che ha riconosciuto la funzione vicaria del Decano nel caso di revoca del Rettore. Secondo l’Avvocatura sembra dunque che la figura richiesta sia individuabile nel Decano dei PO. Nulla si dice in merito al Direttore Generale né, di conseguenza, sulla sua ipotetica sostituzione con il Decano dei Dirigenti.
E’ utile rilevare che secondo l’art.2 c.6 dllgt 264/1944, cui la sentenza del 2006 fa richiamo, “I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a provvedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.” Tale norma, risalente al 1944, è, al pari dell’Art. 2 comma 9 L. 240/10, ovviamente precedente al regime della legge 240/10, dove, si ricorda, la revoca al mandato rettorale spetta al corpo elettorale, in seguito alla presentazione di una mozione di sfiducia presentata da una maggioranza qualificata del Senato Accademico, e non più al Ministro; tale norma di sfiducia rappresenta un’applicazione immediata del nuovo status di autonomia, di cui, oramai, le Università godono nei confronti del Ministero.
Occorre in ultimo evidenziare la non concordanza della maggior parte degli statuti degli atenei italiani – in nessun caso si cita il summenzionato Art. 2 – in merito a quanto argomentato dall’Avvocatura, ovvero alla figura che debba sostituire il Rettore in caso di anticipata cessazione della carica. Riassumendo dunque si può senz’altro affermare che le conseguenze di scelte improvvide assunte nel periodo di transizione alla L. 240 da parte del collega Recca – allora ahinoi rettore, oggi attore spasmodico e attivissimo sponsor politico – hanno avuto un effetto collaterale enorme sull’Ateneo e nei confronti dell’Amministrazione che ha fatto seguito e su cui si tenta – pateticamente, ma perversamente – di far ricadere la responsabilità. L’intento dilatorio che si vuole imputare all’attuale amministrazione non solo è palesemente smentito, oltre che dai fatti, dallo stesso CGA (magari qualcuno dovrebbe leggere le sentenze prima di scrivere, o farsi scrivere, fantasticherie); esso, come pare chiaro, è piuttosto messo in atto da un sistema di potere interno interessato a mantenere in perpetuo e disperatamente uno stato di privilegio. Infine, per dovere di cronaca, si ricorda nuovamente che i dirigenti firmatari la suddetta nota sono gli stessi promossi a prima fascia dell’ex DG Lucio Maggio; per il quale atto la Procura di Catania ha richiesto il rinvio a giudizio dell’ex Direttore generale per aver indotto il rettore dell’ateneo di Catania all’errore con inganno, per falso ideologico e ipotesi di danno erariale di 450.000 Euro.
In conclusione, la vicenda pare dimostrare inequivocabilmente la “Teoria del sembra”. L’avvocatura “pare ritenere che…”; al Ministero “sembra che si possa affermare…”. Complimenti! Sappiamo cosa state pensando; che di “forse” in “chissà”, di “pare” in “sembra”, questo paese, questa regione, questa città, questo ateneo sembra che stiano per scomparire. C’è solo un inghippo in questa catena di probabilità mancate e mancanti; il fatto che l’1 febbraio si vota. E si vota su un quesito semplice: il Rettore dell’Ateneo di Catania si decide democraticamente, nell’Ateneo, tra i suoi docenti, tra i suoi lavoratori, tra i suoi studenti, o va scelto in qualche salotto, in qualche Corte di giustizia (o ingiustizia), in qualche circolo privato, e così via? Un tempo vigeva il macabro e orrido refrain: “Colpirne uno per educarne cento”. In questo caso, diremmo: “Colpirne uno per educarne 2300”, tanti quanti sono i lavoratori del nostro Ateneo. Qualcuno si chiede, in questi giorni: “Quale persone pulita e disinteressata, corretta e “normale”, vorrà un domani, magari tra qualche anno, presentarsi alle elezioni per Rettore di questo Ateneo”? È una domanda sana. Perché quello che è successo – questo vergognoso susseguirsi di azioni giudiziarie con fini politici, per limitarci alla punta dell’iceberg – è un avvertimento, una richiesta di mediazione coatta, un’intimazione a fare i conti e baciare la mano, ai quali si risponde in un modo solo: votando bene, votando ciascuno per se stesso, per la propria decenza, per la propria onorabilità e la propria libertà. Giorno 1 di febbraio del 2017.
CUDA (Coordinamento Unico dell’Ateneo di Catania per un’Università pubblica libera, aperta e democratica)
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