
L’articolo 21, dunque, prevede la registrazione automatica alla Cassa forense per chi si iscrive all’albo degli avvocati, precisando (comma 10) che «non è ammessa alcuna altra forma di previdenza alternativa».
Precedentemente vi era la libertà di scegliere come forma di previdenza la Cassa o l’Inps. Attualmente, invece, attraverso la presente delibera vi è l’obbligo di iscriversi solo presso la Cassa forense, e l’eventuale cancellazione dall’Albo per chi non adempia l’obbligo di iscrizione. L’obiettivo della norma è regolarizzare la posizione dei circa 50 mila avvocati che ancora non sono iscritti alla previdenza di categoria e di 37 mila che, pur iscritti, non raggiungono il reddito minimo.
Tuttavia, non mancano le polemiche circa la compatibilità del regolamento (e della legge professionale) con le norme costituzionali e comunitarie, in particolare con l’art. 33, comma 5 della Costituzione, che subordina l’esercizio della professione, anche forense, al solo superamento di un esame di Stato, senza alcun altro vincolo o requisito.
Si ritiene, in particolare, che il regolamento non tenga adeguatamente conto della capacità contributiva dei singoli, obbligandoli al versamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti anche in caso di reddito zero).
Dunque sembra trovarsi davanti all’ennesima riforma che penalizza la professione forense e restringe il cerchio degli avvocati sempre più.
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