Per l’attuale anno accademico, l’ateneo catanese ha disposto diverse agevolazioni per il pagamento delle tasse universitarie a favore di chi ha un reddito Isee basso. In particolare, l’Università di Catania ha adottato già dall’inizio dell’anno una “no tax area” per studenti appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 13 mila euro, che siano “regolari” e con il numero di crediti necessari.
All’Università di Catania gli universitari “regolari” sono iscritti ad un corso di studio “da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno”, mentre i crediti devono essere “10 per gli iscritti al secondo anno, 25 per iscritti ad anni successivi al primo”. Per saperne di più scarica la Guida dello studente.
Attraverso questo nuovo strumento, un’ampia fascia di studenti sarà esente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuo, con riferimento specifico alla seconda e terza rata. Oltretutto si ha anche una maggiore tutela per le fasce reddituali medio-basse, sopra i 13 mila euro, che sono tutelate da un aumento ulteriore delle tasse, pagando una tassa inferiore o quanto meno uguale a quella dell’anno precedente.
Come ogni anno, inoltre, gli studenti esonerati dal pagamento della seconda e della terza rata sono:
- gli studenti vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio o dei prestiti d’onore per l’anno accademico 2016-17;
- gli studenti con un’invalidità non inferiore al 66% che facciano pervenire, entro i termini per l’iscrizione, al CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata) , Via A. di Sangiuliano, 259 – 95131 Catania, tel. 0957307181 (www.cinap.unict.it), copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione”;
- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all’articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall’Università o dall’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri;
- gli studenti che per l’anno accademico 2016-17 siano assegnatari di borse di studio concesse dall’Università;
- gli studenti di cui al punto 4.3. della Guida dello studente, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- gli studenti che intendano riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di fatto. per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno (vedi punto 4.3.);
- gli studenti vittime di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere, o categorie equiparate, ovvero i familiari superstiti